Alla realizzazione dell’investimento 1.2 “creazione di imprese femminili” previsto dal PNRR si aggiungono, dopo il Fondo Impresa Donna, altre 2 misure già note e oggetto di restyling:
- ON-NITO;
- Smart & Start.
Il 12.05.2022 il Mise ha pubblicato la circolare n. 168851/2022 rendendo noto requisiti, condizioni e termini per accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalle 2 nuove misure, che hanno in comune i seguenti aspetti:
- platea dei beneficiari: possono accedere sole imprese femminili o persone fisiche che intendono costituire un’impresa femminile, intendendosi tale quell’impresa la cui compagine societaria è composta da donne per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione. A valere sulle medesime risorse possono essere finanziate anche le domande che risultano già presentate a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 19.05 (apertura sportello);
- rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- rispetto del principio del DNSH;
- obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- in generale il rispetto degli ulteriori obblighi dettati dal PNRR.
A differenza della misura originaria, NITO (che eroga finanziamenti a tasso agevolato contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare le attività del settore manifatturiero, dei servizi, turistico e del commercio) prevede l’attribuzione di punteggi ai programmi che presentano una finalità di transizione digitale o comunque una connotazione digitale (es. creazione di prodotti digitali, integrazione di tecnologie digitali del processo produttivo, sviluppo di canali di vendita, sistemi per la sicurezza informatica, ecc.).
Le modifiche apportate alla misura Smart & Start (incentivo che sostiene la nascita e crescita delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico mediante la concessione di finanziamenti a tasso zero) riguardano invece:
- la concessione di un finanziamento agevolato pari al 90% delle spese ammesse per le imprese costituite interamente da donne;
- la possibilità di convertire il finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto per le start-up innovative che hanno già beneficiato delle agevolazioni a fronte di investimenti, a determinate condizioni, nel capitale di rischio da parte di investitori terzi o da soci persone fisiche.
In particolare, l’investimento nel capitale di rischio da parte di terzi investitori deve: assumere la forma di investimento in equity oppure di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi equity; essere perfezionato entro 5 anni dalla data di concessione dell’agevolazione e detenuto per almeno 3 anni; essere di importo pari o superiore a € 80.000; essere tale da non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up.
A seconda del momento di perfezionamento dell’investimento cambia il momento entro il quale proporre la richiesta di conversione. La misura della conversione è pari fino al 50% delle somme apportate dagli investitori o soci e comunque nella misura massima del 50% del totale delle agevolazioni concesse. Il contributo deve essere iscritto in un’apposita riserva indisponibile che potrà essere utilizzata per i primi 5 anni esclusivamente per coprire perdite o per aumenti di capitale sociale. Decorso tale termine la riserva diventa disponibile e distribuibile ai soci.