La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali: cassa integrazione guadagni ordinaria “CIGO”, cassa integrazione straordinaria “CIGS” e fondo di integrazione salariale “FIS”. A far data dal 1.01.2022 tutti i datori di lavoro, sulla base dell’inquadramento, potranno accedere ad uno degli ammortizzatori sociali previsti.
La riforma non è intervenuta in maniera sostanziale sugli ammortizzatori tipici del settore industriale, ossia CIGO e CIGS, modificando invece la disciplina del FIS applicabile alle aziende del settore terziario; queste ultime potranno accedere al “FIS” se occupano almeno un dipendente e alla CIGS se occupano almeno 15 dipendenti.
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, ossia in generale i datori del settore industriale o dell’edilizia, sono tenuti al versamento di una contribuzione ordinaria pari all’1,70% o al 2% se con oltre 50 dipendenti.
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ossia quelli che occupano più di 15 dipendenti, sono tenuti al versamento di una contribuzione ordinaria pari allo 0,90% (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore). Per il solo anno 2022, l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento CIGS è ridotta allo 0,27% (0,90-0,63).
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS, ossia in generale i datori del settore terziario che occupano almeno 1 dipendente, sono tenuti al versamento di una contribuzione ordinaria (di cui 2/3 carico datore di lavoro e 1/3 carico lavoratore) pari a:
- 0,50% fino a 5 dipendenti;
- 0,80% con più di 5 dipendenti.
Eccezionalmente, per il solo anno 2022, la contribuzione ordinaria di finanziamento al FIS è ridotta come segue:
- 0,15% (0,50-0,35) fino a 5 dipendenti;
- 0,55% (0,80-0,25) con più di 5 e fino a 15 dipendenti;
- 0,69% (0,80-0,11) con più 15 dipendenti.
La contribuzione ordinaria, come individuata sopra, è dovuta a prescindere dall’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.
In aggiunta alla contribuzione ordinaria, esclusivamente i datori di lavoro che fruiscono di ammortizzatori sociali sono tenuti al versamento di una contribuzione addizionale variabile:
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datori che accedono alla CIGO o alla CIGS:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino al limite di 52 settimane (ridotta al 6% dal 1.01.2025 ai datori di lavoro che non hanno fruito di CIGO per almeno 24 mesi);
- 12% da 52 settimane e sino a 104 settimane (ridotta al 9% dal 1.01.2025 ai datori di lavoro che non hanno fruito di CIGO per almeno 24 mesi);
- 15% oltre 104 settimane in un quinquennio mobile.
- datori di lavoro che accedono al FIS: 4% della retribuzione (ridotta al 2,4% dal 1.01.2025 ai datori che nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non hanno fruito di FIS per almeno 24 mesi).
In via eccezionale, per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022 è riconosciuto un esonero sulla contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro. Questa riduzione, che favorisce esclusivamente i lavoratori, non aiuterà comunque le aziende che si troveranno a far fronte ad un aumento del costo del lavoro.