Recente, e per molti casi ormai tardiva, è la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 17.09.2021, n. 607. Il tema trattato era argomento caldo di quest'estate, in sede di bilanci. Ora arriva la conferma dell'ormai quasi consolidato pensiero in dottrina: la possibilità di sospendere gli ammortamenti per l'esercizio 2020 fino al 100% sul piano civilistico, può non operare sul piano fiscale. È facoltà e non obbligo dedursi fiscalmente gli ammortamenti sospesi civilisticamente, proprio in virtù dell'art. 60, c. 7-quinquies D.L. 104/2020.
Si ricorda che la norma, ossia l'art. 60, cc. 7-bis-7-quinquies D.L. 104/2020, era stata introdotta per contrastare gli effetti negativi della pandemia e l'impatto che ha avuto sul bilancio 2020. È stata prevista la possibilità di non gravare sul bilancio civilistico fino al 100% dei costi relativi agli ammortamenti 2020 e, di conseguenza, di prolungare di un anno il piano d'ammortamento. I soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà hanno dovuto destinare l'importo corrispondente a una riserva indisponibile e indicare in nota integrativa l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Per i soggetti che non devono redigere la nota integrativa, in quanto classificati come “microimprese”, le indicazioni vanno fornite in calce al bilancio.
Viene introdotta anche la possibilità e (appunto) non l'obbligo di dedurre fiscalmente gli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, ossia a prescindere dal fatto che civilisticamente vengano sospesi. In assenza di tale previsione introdotta dal comma 7-quinquies, nemmeno per volontà si sarebbero potuti dedurre gli ammortamenti da un punto vista fiscale, poiché l'art. 109, c. 4 del Tuir prevede che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati a conto economico relativo all'esercizio di competenza.
Pertanto, è possibile decidere di dedurre solo fiscalmente gli ammortamenti sospesi civilisticamente, consapevoli del fatto che questa discrasia porta a dover monitorare la divergenza tra valore contabile e fiscale, ossia un doppio binario di un piano d'ammortamento civilistico più lungo di un anno e di un ammortamento fiscale della durata originaria.
Nel modello dichiarativo la deducibilità fiscale delle quote d'ammortamento è prevista quale variazione in diminuzione con codice 81, mentre codice 67 quale variazione in aumento al termine dell'ammortamento fiscale.
Tornando sull'ambito soggettivo della norma, si ricorda che possono applicarla soltanto realtà che non adottano i principi contabili internazionali, pertanto società di capitali che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, comprese le microimprese. Ci si interroga sulla possibilità di avvalersi della sospensione anche per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria e sul punto si è espressa l'AIDC, con la norma di comportamento n. 212: il comma 7-quinquies ai fini Irap rinvia all'art. 5-bis, pertanto, anche tali soggetti sarebbero inclusi nel perimetro della norma agevolativa. Il parere è supportato anche dalle istruzioni al Modello Redditi PF 2021 e Modello Redditi SP 2021 che prevedono a loro volta il codice 81 per la variazione in diminuzione.