Il 2023 segna la fine del regime derogatorio delle disposizioni in tema di copertura della perdita d’esercizio fino al 5° esercizio successivo; pertanto, tornano a operare le disposizioni ordinarie in tal senso.
Se il risultato d’esercizio del 2023 chiudesse con una perdita civilistica, non opera più, come avvenuto nei 3 anni passati, la possibilità di derogare alle disposizioni che prevedono la copertura della perdita d’esercizio fino al 5° esercizio successivo.
Si ricorda che, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, l’art. 6 D.L. 23/2020 ha concesso la possibilità di derogare alle disposizioni che prevedono la copertura della perdita d’esercizio fino al 5° esercizio successivo, ossia per le srl:
Si ricorda che, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, l’art. 6 D.L. 23/2020 ha concesso la possibilità di derogare alle disposizioni che prevedono la copertura della perdita d’esercizio fino al 5° esercizio successivo, ossia per le srl:
- l’obbligo di convocare l’assemblea senza indugio per gli opportuni provvedimenti in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 (art. 2482-bis c.c.);
- l’obbligo di convocare l’assemblea senza indugio per deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione della società in caso di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite legale (art. 2482-ter c.c.);
- la causa di scioglimento per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2484 c.c.).
In altre parole, il termine entro il quale la perdita deve essere ripianata è posticipato al 5° esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere a coprire tale perdita o a ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nel 2023 tale deroghe non sono state prorogate; pertanto, su tale esercizio operano ordinariamente le suddette disposizioni.
Quindi nel caso in cui, come sopra anticipato, il 2023 chiuda con una perdita d’esercizio si dovrà procedere a convocare l’assemblea senza indugio nel caso in cui si superasse l’1/3 del capitale sociale.
Il problema potrebbe verificarsi se anche gli esercizi precedenti hanno chiuso in perdita e fruito delle deroghe suddette. Si ritiene che tali perdite, ossia le perdite 2020-2022 e la perdita 2023 debbano avere autonomia propria, ossia le perdite verificatesi negli anni oggetto di deroga si andranno a coprire o comunque gestire al 5° anno successivo, quindi in sede di convocazione dell’assemblea dei soci nel 2026 per approvare il bilancio 2025 per la perdita 2020, nel 2027 per approvare il bilancio 2026 per la perdita 2021 e, infine, nel 2028 per approvare il bilancio 2027 per la perdita 2022, mentre la perdita 2023 già in sede di convocazione assemblea dei soci del 2024 per approvare appunto il bilancio 2023.
Si ipotizzi, per esempio, che il capitale sociale della Alfa S.r.l. sia di 20.000 euro. Il 2020-2021-2022 abbiano rispettivamente chiuso con perdite di 7.000-8.000-7.500 e si sia deciso in tutti e 3 gli anni di fruire del regime derogatorio. Il 2023 chiude con una perdita di 1.000 euro.
Si ritiene che tale perdita non implichi nessuna necessità di intervento immediato per la convocazione dell’assemblea in quanto inferiore a 1/3 del capitale sociale e possa essere portata quindi a nuovo. Sembrerebbe non coerente alle norme introdotte nel periodo suddetto dover considerare anche le perdite degli esercizi 2020-2022 ai fini del conteggio dell’1/3 del capitale sociale, che ovviamente in tal modo sarebbe ampiamente superato, poiché ciò implicherebbe la necessita di ripianare anche le suddette perdite anzitempo.
Nel 2023 tale deroghe non sono state prorogate; pertanto, su tale esercizio operano ordinariamente le suddette disposizioni.
Quindi nel caso in cui, come sopra anticipato, il 2023 chiuda con una perdita d’esercizio si dovrà procedere a convocare l’assemblea senza indugio nel caso in cui si superasse l’1/3 del capitale sociale.
Il problema potrebbe verificarsi se anche gli esercizi precedenti hanno chiuso in perdita e fruito delle deroghe suddette. Si ritiene che tali perdite, ossia le perdite 2020-2022 e la perdita 2023 debbano avere autonomia propria, ossia le perdite verificatesi negli anni oggetto di deroga si andranno a coprire o comunque gestire al 5° anno successivo, quindi in sede di convocazione dell’assemblea dei soci nel 2026 per approvare il bilancio 2025 per la perdita 2020, nel 2027 per approvare il bilancio 2026 per la perdita 2021 e, infine, nel 2028 per approvare il bilancio 2027 per la perdita 2022, mentre la perdita 2023 già in sede di convocazione assemblea dei soci del 2024 per approvare appunto il bilancio 2023.
Si ipotizzi, per esempio, che il capitale sociale della Alfa S.r.l. sia di 20.000 euro. Il 2020-2021-2022 abbiano rispettivamente chiuso con perdite di 7.000-8.000-7.500 e si sia deciso in tutti e 3 gli anni di fruire del regime derogatorio. Il 2023 chiude con una perdita di 1.000 euro.
Si ritiene che tale perdita non implichi nessuna necessità di intervento immediato per la convocazione dell’assemblea in quanto inferiore a 1/3 del capitale sociale e possa essere portata quindi a nuovo. Sembrerebbe non coerente alle norme introdotte nel periodo suddetto dover considerare anche le perdite degli esercizi 2020-2022 ai fini del conteggio dell’1/3 del capitale sociale, che ovviamente in tal modo sarebbe ampiamente superato, poiché ciò implicherebbe la necessita di ripianare anche le suddette perdite anzitempo.