Al comma 515 dell’articolo 1, si dispone che, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio », in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovranno essere definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo dovranno essere definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo in questione - come disposto dal successivo comma 516 - sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata, a cui è autorizzata a partecipare la SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.