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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Gennaio 2022

L. N. 234/2021 - IMPRENDITORE AGRICOLO - Mantenimento della propria qualifica

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del Codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. Lo stabilisce il comma 988 dell’articolo 1.