1) Per l’attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 4 prevede che alle agenzie di viaggi e ai tour operator - con codice ATECO 79.1 (Attività delle agenzie di viaggio e tour operator), 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio), 79.12 (Attività dei tour operator) - venga riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025.
2) Il Ministero del Turismo ha recentemente reso noto che è stato pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un decreto interministeriale, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 152/2021, con riferimento in particolare: a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute; b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo; c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo; d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR. I soggetti interessati potranno presentare apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dall’emanazione del presente decreto (art. 6). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (art. 9).
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