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Ed. Gennaio 2022

L. N. 233/2021 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA - Modifiche al Codice delle leggi antimafia

1) Con l’articolo 48-bis (Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia), vengono apportate al Codice delle leggi antimafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, modifiche che riguardano gli articoli 83 e 91. Attualmente, l’art. 83, comma 3-bis, del Codice antimafia prevede la documentazione antimafia ai fini della concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 5.000 euro. La disposizione interviene sull'ambito di applicazione della disposizione imponendo solo a coloro che beneficiano di contributi europei per un importo superiore ai 25.000 euro (ovvero statali superiori a 5.000 euro) di fornire idonea documentazione antimafia. Analoga modifica è apportata, dalla lett. b) del comma 1, con riguardo alla informazione antimafia ai sensi dell'articolo 91, comma 1- bis del Codice antimafia. Tale disposizione prevede attualmente che l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro. Anche in questo caso si interviene sull'ambito di applicazione imponendo l'obbligo di fornire l'informazione antimafia solo nel caso di fondi europei superiori a 25.000 euro. 2) Con il successivo articolo 49-bis (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia), vengono apportate ulteriori modifiche al Codice delle leggi antimafia, in particolare agli articoli 86 e 87, introducendo uno specifico obbligo di comunicazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia. Più nel dettaglio l'articolo introduce in primo luogo nell' articolo 86 (Validità della disciplina antimafia) del Codice antimafia il nuovo comma 3-bis che prevede che i legali rappresentanti degli organismi societari debbano comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (le PP.AA. e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, i contraenti generali) nelle more della emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (lett. a, n. 1). La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto. (lett. a, n. 2) L'articolo modifica poi l'articolo 87 del Codice antimafia, in materia di competenza al rilascio della comunicazione antimafia, introducendovi il nuovo comma 2-bis. La nuova disposizione prevede che il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della P.A. interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia (lett. b).