Gli articoli da 30-ter-30-sexies - introdotti in sede referente - integrano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. In particolare, gli articoli da 30-ter a 30-quinquies intervengono sulle norme inerenti la piattaforma telematica nazionale presso la quale l’imprenditore presenta domanda di nomina dell’esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi. Il nuovo articolo 30-ter disciplina l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche. Nel dettaglio, l’articolo 30-ter, al comma 1, dispone che la piattaforma per la composizione negoziata delle crisi d’impresa sia collegata alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’Agente della riscossione. In tal modo l’esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio e coadiutore dell’imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi, accede, per il tramite della piattaforma, previo consenso prestato dall’imprenditore acquisito mediante modalità telematiche dalla stessa piattaforma, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate. L’articolo 30-quater disciplina lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori, richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali. L’articolo 30-quinquies dispone l’istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l’elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l’elaborazione dei piani di rateizzazione. In particolare, viene previsto che sulla piattaforma telematica nazionale sia reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Ai sensi del comma 2, se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000,00 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo.
Vengono fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro. Rimangono inoltre ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di informazioni e dati non veritieri. Il comma 3 demanda la definizione delle specifiche tecniche del programma informatico ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero della giustizia ed il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Infine, l’articolo 30-sexies disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia della riscossione) le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l’invito all’imprenditore a richiedere la composizione negoziata.