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Ed. Agosto 2021

L. N. 106/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 73/2021 - Decreto Sostegni bis

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 Supplemento Ordinario n. 25, la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

La legge di conversione - in vigore dal 25 luglio 2021 - mantiene l’impianto in 9 Titoli, ma gli articoli passano da 78 a 162.

- Titolo I Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi (artt. 1 11-septies)

- Titolo II Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese (artt. 11-octies 25-bis)

- Titolo III Misure per la tutela delle salute (artt. 26 35-ter)

- Titolo IV Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (artt. 36 50-quater)

- Titolo V Enti territoriali (artt. 51 57-bis)

- Titolo VI Giovani, sciola e ricerca (artt. 58 64)

- Titolo VII - Cultura (artt. 65 67-bis)

- Titolo VIII Agricoltura e trasporti (artt. 60 73-quinquies)

- Titolo IX Disposizioni finali e finanziarie (artt. 74 78).

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;

2. accesso al credito e liquidità delle imprese;

3. tutela della salute;

4. lavoro e politiche sociali;

5. sostegno agli enti territoriali;

6. giovani, scuola e ricerca;

7. misure di carattere settoriale. Abrogati il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89 (recante “Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario”) e il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”). Restano naturalmente validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei due citati decreti-legge.

LINK: Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

Tra le tante novità introdotte dalla legge di conversione, abbiamo scelto di approfondire
alcuni argomenti che brevemente illustriamo nei punti che seguono.


Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Con l’articolo 1-quater viene incrementata la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all’articolo 13-quaterdecies del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di 60 milioni di euro per l’anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, entro l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli
enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitarie assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi

L’articolo 6-bis, con una modifica al comma 4, dell’articolo 100, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si stabilisce che Per l’anno 2021, l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività
sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali,