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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Maggio 2023

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPONDENDO AD APPOSITA ISTANZA DI INTERPELLO, CONFERMA QUALE SIA IL TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL “PREMIO DI RISULTATO EROGATO A TITOLO DI RISTORNO”

Dai chiarimenti forniti nella Circolare n. 28/E/2016 si poteva evincere che, ai fini del trattamento tributario, l’avanzo di gestione prodotto dalle società cooperative di produzione e lavoro, distribuito ai soci lavoratori sotto forma di ristorno, potesse godere della tassazione agevolata alla stregua dei premi di risultato erogati sotto forma di partecipazione agli utili nelle società lucrative. Tale assunto viene oggi riconfermato da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad un interpello: risposta n. 284/2023 del 05/04/2023 (in allegato). In detto documento, l’Agenzia evidenzia, che in base alla formulazione della norma e del D.M. 25 marzo 2016, la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività a cui viene assimilata ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La nuova pronuncia (risposta n. 284/2023-n.d.r.), mutuando il principio della precedente determina, estende il trattamento fiscale agevolato anche alle somme erogate a titolo di ristorno “a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” e a nulla rilevando le modalità di rappresentazione contabile dello stesso. Infatti, dopo aver riepilogato i concetti esposti in premessa, l’Agenzia conclude il documento di prassi ribadendo che: “D'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, nella misura in cui i ristorni) in oggetto siano conformi alle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo, alle somme erogate a titolo di ristorno si applichi la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”. Concludendo in presenza di erogazione del ristorno, sarà quindi necessario verificare il rispetto delle previsioni normative (limite reddituale previsto dal comma 186, oggi pari ad euro 80.000,00, ed all’importo massimo in capo al singolo lavoratore che può usufruire della tassazione agevolata, oggi pari ad euro 3.000,00) e procedurali (deposito del verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni entro 30 giorni dall’adozione della deliberazione medesima) sopra illustrate e prevedere opportunamente nel verbale di assemblea che approva il bilancio, e quindi l’erogazione del ristorno, un’apposita formulazione, come di seguito proposto: Il Presidente, preso atto della delibera dell’assemblea, informa i soci che, nel rispetto delle norme che disciplinano la tassazione agevolata dei premi di risultato, in particolare, l’art. 1 commi 182-189 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208/2015, così come commentato anche dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016, n. 5/E/2018 e dalla risposta n. 284/2023, sussistono le condizioni per applicare al ristorno la tassazione agevolata sostitutiva. In particolare, considerato il fatto che il ristorno viene erogato solo in presenza di un avanzo economico di bilancio, si rende applicabile l’ultimo periodo del comma 182 dell’art. 1 della citata Legge 208/2015. Aspetti contabili e fiscali in capo alla cooperativa Si noti che la risposta dell’Agenzia delle Entrate è finalizzata unicamente all’analisi del rispetto delle condizioni poste dalla Legge n. 208/2015, con particolare riferimento alla spettanza dell’agevolazione, in caso di attribuzione dei ristorni, “a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” della cooperativa. L’assimilazione dei ristorni agli utili d’esercizio ha unicamente tale finalità, rappresentando il ristorno il vantaggio derivante dallo scambio mutualistico tra la cooperativa e i soci, come rileva l’Agenzia stessa, e non la remunerazione del capitale sociale sottoscritto.

In sostanza, la tassazione dei ristorni in misura ridotta ex lege n. 208/2015 consiste in un’agevolazione in capo al socio, a nulla rilevando, peraltro, la modalità di contabilizzazione del ristorno (cfr. OIC 28, paragrafi 23A e 23B)2 . E’ appena il caso di ricordare che restano immutate le disposizioni specifiche previste da leggi speciali (cfr. art. 12 D.P.R. n. 601/1973, art. 6 D.L. n. 63/2002, art. 3, comma 2, lettera b) Legge n. 142/2001).