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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2022

ISA PERIODO D'IMPOSTA 2021: NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

La circolare 25.05.2022, n. 18/E ha fornito chiarimenti in ordine agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili per il periodo d’imposta 2021. In particolare, il paragrafo 1.2, esamina le nuove cause di esclusione.

Per gli ISA in applicazione per il 2021 sono state introdotte nuove cause di esclusione, collegate alle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia hanno assunto rilievo tale da non permettere una corretta applicazione degli ISA, a nulla rilevando l’introduzione degli specifici correttivi,
In dettaglio, con i decreti MEF 21.03.2022 e 29.04.2022 si è stabilito che, per il periodo d’imposta 2021, non si applicano gli ISA per i contribuenti i quali:

  • hanno registrato una contrazione dei ricavi ex art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, c. 1 Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019;
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici Ateco. L’elenco dei codici attività esclusi dall’applicazione degli ISA è consultabile nella Tabella 2 allegata alle Istruzioni – Parte generale degli ISA.

Ciò premesso, i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione sono tenuti, in ogni caso, a comunicare i dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei modelli.
Si ricorda, altresì, che per tali contribuenti, così come avviene per tutti coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, non è consentito accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n, 50. Al riguardo, nella circolare 16.06.2020, n. 1/E era stato precisato che “l’applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici stessi, non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati”. Tale concetto, peraltro, era stato confermato anche nella circolare 4.06.2021, n. 6/E.