Le cooperative agricole sono incluse fra i soggetti che saranno esclusi da Irap a partire dal 2016 (esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) : per l’esattezza non sono tenuti al pagamento dell’Irap i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 917/86, e quindi tutte le imprese agricole che esercitano le attività potenzialmente rientranti nel reddito agrario non saranno più soggette ad Irap indipendentemente dalla circostanza che dichiarino o meno il reddito agrario.
Confermata l’esenzione per le coop forestali, la novità consiste nella inclusione, fra i soggetti esclusi da Irap, delle cooperative agricole di cui all’articolo 10 del Dpr 601/73, e cioè quelle che effettuano la manipolazione,
trasformazione, conservazione valorizzazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci (a condizione che le predette attività abbiano come oggetto prodotti conferiti prevalentemente dai soci).
Sono escluse da Irap anche le cooperative di allevamento a condizione che gli animali siano allevati mediante mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno dei soci.
Il richiamo all’articolo 10 del Dpr 601/73 comprende anche le cooperative della piccola pesca.
Saranno esenti anche le coop agricole di conduzione di terreni agricoli, annoverabili tra le cooperative di lavoro in quanto svolgono una attività agricola potenzialmente compresa nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir).
Rimarranno soggette ad Irap (con l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento) le cooperative agricole che, pur classificate come tali dal comma 2 dell’articolo 1 del Dlgs 228/2001, o considerate tali sotto il profilo civilistico, non rientrano nel reddito agrario.