Con 3 risposte a istanza di interpello, rispettivamente le nn. 602, 603 e 604 del 17.09.2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali, riprendendo di fatto concetti e principi già espressi con la circolare 9/E del 23 luglio 2021.
I primi 2 interpelli sciolgono ogni dubbio in ordine al comportamento da adottare nei casi in cui l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali ricade nell'arco temporale dal 16.11.2020 al 30.06.2021. Si tratta del periodo in cui si sovrappongono e dunque coesistono 2 differenti discipline:
- la disciplina di cui all'art. 1, cc. 184-197, L. 190/2019 (legge di Bilancio 2020) che agevola gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020 (entro il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il venditore accetti l'ordine e l'acquirente effettui il pagamento di acconti in misura almeno pari 20% del costo di acquisizione);
- la disciplina di cui all'art. 1, cc. 1051-1063, L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) che agevola gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (entro il 30.06.2023 a condizione che l'ordine sia accettato e gli acconti del 20% pagati entro il 31.12.2022).
Nel periodo in cui si sovrappongono le 2 discipline l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data del 15.11.2020 fa da spartiacque per l'applicazione dell'una piuttosto che dell'altra disciplina: “gli investimenti sono agevolabili ai sensi della L. 160/2019 se entro il 15.11.2020 è stato accettato l'ordine ed è stato pagato l'acconto del 20% e sempreché l'investimento sia in ogni caso effettuato (concluso) entro il 30.06.2021”.
Alla luce di questa affermazione, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 602, ritiene dunque applicabile la nuova disciplina, di cui alla L. 178/2020, all'investimento effettuato entro il 31.12.2020, il cui ordine è stato accettato nell'ottobre del 2020 ma l'acconto pagato successivamente al 16.11.2020. Allo stesso modo, con risposta n. 603, ha confermato l'applicabilità della nuova disciplina all'investimento per il quale alla data del 15.11.2020 pur essendo stato confermato l'ordine, il pagamento degli acconti risulti insufficiente (in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione).
L'Agenzia delle Entrate, infine, ha ricordato che il credito di imposta di cui alla L. 178/2020 è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0, con la conseguenza che se l'interconnessione è avvenuta in data 31.12.2020, il credito è utilizzabile dal 2020 e l'ammontare residuo può essere riportato in avanti.
Con la risposta n. 604, l'Agenzia delle Entrate, infine, ha chiarito le modalità di calcolo del cumulo del credito di imposta con altre agevolazioni, precisando che nel calcolo deve essere ricompreso il risparmio di imposta ai fini del reddito e dell'Irap accordato dal credito di imposta. Pertanto, qualora la somma degli eventuali incentivi concessi e del credito di imposta (maggiorato della detassazione ai fini Irpef e Irap) non superi il costo agevolabile, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo, altrimenti dovrà essere ridotto.