L'INPS, con la circolare n. 81 del 18 settembre 2023, interviene sulla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento; di seguito, anche TUR) che, a decorrere dal 20 settembre 2023, è pari al 4,50%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili. L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 10,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 20 settembre 2023. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 10% in ragione d’anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti). In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 10% annuo.
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 81/2023, cliccare QUI.