L’INPS, con il messaggio n. 2350 dell’8 giugno 2022, fornisce chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, in caso di deliberazione, da parte delle stesse, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della citata legge, di un “piano di crisi aziendale”.
Il messaggio richiama l’interpello n. 48/2009 del Ministero del Lavoro, il quale aveva evidenziato come l’eccezionalità degli accadimenti che ne costituiscono il presupposto, ed esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è consentito il superamento della generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
Pertanto, in virtù del citato interpello, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva “andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”.