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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2023

INFORTUNI RLS, RLST e RLSSP - Si alla copertura assicurativa INAIL - I chiarimenti dell’INAIL

Gli eventi lesivi accaduti:  ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS) di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati,  ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che esercitano le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con le modalità previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP), che esercitano le attribuzioni di cui al citato articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e, in più, realizzano il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito, concorrendo, attraverso l’esercizio delle loro funzioni, all’attuazione e al miglioramento della sicurezza dell’intero sito produttivo ove operano, nell’esercizio delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa INAIL. Lo afferma l’INAIL nella circolare n. 23 del 1° giugno 2023 specificando i caratteri delle tutele assicurative delle tre figure della sicurezza e chiarendo i concetti di occasione di lavoro ed i rischi ai quali vengono esposti nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico di Sicurezza - TUS).