Gli eventi lesivi accaduti: ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS) di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che esercitano le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con le modalità previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP), che esercitano le attribuzioni di cui al citato articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e, in più, realizzano il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito, concorrendo, attraverso l’esercizio delle loro funzioni, all’attuazione e al miglioramento della sicurezza dell’intero sito produttivo ove operano, nell’esercizio delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa INAIL. Lo afferma l’INAIL nella circolare n. 23 del 1° giugno 2023 specificando i caratteri delle tutele assicurative delle tre figure della sicurezza e chiarendo i concetti di occasione di lavoro ed i rischi ai quali vengono esposti nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico di Sicurezza - TUS).