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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2021

Imprese di autotrasporto

Fissate le quote per l’anno 2022 da corrispondere entro il 31 dicembre 2021 Con delibera n. n. 5/2021 del 19 ottobre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha disposto che entro il 31 dicembre 2021, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2021, debbono corrispondere, per l'annualità 2022, la quota stabilita nelle seguenti misure:

  • Una quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;
  • Una ulteriore quota (in aggiunta a quella precedente) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto;
  • Una ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare, come stabilite all’articolo 2 della delibera.

Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2022 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine stabilito, l'iscrizione all'albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298. LINK: Per scaricare il testo del decreto clicca qui.