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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Gennaio 2022

IMPIEGO DI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI - Comunicazione obbligatoria - Le indicazioni dell’ INL

Con la nota dell’11 gennaio 2022, Prot. n. 0000029, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che devono ottemperare all’obbligo, introdotto a partire dal 21 dicembre 2021, di comunicazione preventiva dell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Ricordiamo che tale obbligo di comunicazione è stato introdotto dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. La legge prevede che l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Nelle more dell’aggiornamento delle procedure, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria i committenti devono conservare e esibire una copia della comunicazione. La mail dovrà contenere:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico. In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa, non diffidabile, che va da 500 a 2.500,00 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Per maggiori informazioni e per consultare il testo della nota dell’INL, clicca qui.