Con il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), convertito in Legge il 3 agosto 2021, l’entrata in vigore del social lending è stata svincolata dall’emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell’Economia.
Il “social lending” o prestito sociale è uno strumento che consente di mettere in relazione, mediante l’utilizzo di piattaforme online, soggetti interessati a prestare denaro, con chi ha la necessità di disporre di risorse economiche per lo sviluppo di progetti, sostenere la propria attività o semplicemente far fronte a esigenze di carattere finanziario.
Al riguardo, il Codice del Terzo Settore (CTS) prevede una specifica sezione finalizzata all’introduzione di misure fiscali di sostegno allo sviluppo di alcuni strumenti di finanza sociale, tra cui proprio il social lending.
In particolare, il CTS prevede che sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali viene operata una ritenuta, a titolo d’imposta, con aliquota agevolata al 12,5%.
Il social lending, dunque, è un canale di accesso al credito che consente, da un lato, agli enti del Terzo Settore di diversificare le proprie fonti di finanziamento, ben potendo accedere – in alternativa al tradizionale canale bancario – ad una moltitudine di “piccoli sostenitori” e, dall’altro, ai prestatori di beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole.
Peraltro, con il citato Decreto Semplificazioni, è stato abrogato il comma 3 dell’art. 78 del CTS, che prevedeva l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia per la determinazione delle modalità attuative del prestito sociale. Grazie alla citata modifica, dunque, le piattaforme in esame possono divenire immediatamente operative.
Quanto sopra riportato, costituisce soltanto il fulcro di una disciplina ben più ampia e articolata. Pertanto, per coloro che fossero interessati, lo Studio Legale Ivaldi si rende disponibile a fornire ulteriori chiarimenti in materia.
Avv. Beatrice Poggi
Studio Legale Ivaldi