Il meccanismo della scissione dei pagamenti, autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105, si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
In vista dell’attuazione della riforma fiscale, in cui è prevista una revisione organica del sistema, il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in arrivo il via libera degli organismi UE al rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti) dell’Iva, in scadenza il 30.06.2023.
Con l’autorizzazione lo split payment continuerà, pertanto, ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura. Queste, in sintesi, le indicazioni contenute nel comunicato stampa n. 75 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef).
Il meccanismo, come è noto, mira a garantire, da un lato, l’Erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi. Tale obiettivo viene perseguito ponendo a carico dei soggetti acquirenti, che presentano un grado di “fedeltà fiscale” maggiore dei loro fornitori nell’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta, l’obbligo di versare l’imposta medesima addebitata dal fornitore direttamente all’Erario, in luogo del fornitore.
Al fine di facilitare l’individuazione dei soggetti sottoposti alla disciplina della scissione dei pagamenti, il Mef pubblica annualmente sul proprio sito Internet gli elenchi che individuano, nel dettaglio, i soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.
All’interno del portale del Mef sono presenti gli elenchi, per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, c. 1-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, come modificato dall’art. 3 D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017.
Trattasi di “soggetti collegati” alla Pubblica Amministrazione, quali:
In vista dell’attuazione della riforma fiscale, in cui è prevista una revisione organica del sistema, il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in arrivo il via libera degli organismi UE al rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti) dell’Iva, in scadenza il 30.06.2023.
Con l’autorizzazione lo split payment continuerà, pertanto, ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura. Queste, in sintesi, le indicazioni contenute nel comunicato stampa n. 75 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef).
Il meccanismo, come è noto, mira a garantire, da un lato, l’Erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi. Tale obiettivo viene perseguito ponendo a carico dei soggetti acquirenti, che presentano un grado di “fedeltà fiscale” maggiore dei loro fornitori nell’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta, l’obbligo di versare l’imposta medesima addebitata dal fornitore direttamente all’Erario, in luogo del fornitore.
Al fine di facilitare l’individuazione dei soggetti sottoposti alla disciplina della scissione dei pagamenti, il Mef pubblica annualmente sul proprio sito Internet gli elenchi che individuano, nel dettaglio, i soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.
All’interno del portale del Mef sono presenti gli elenchi, per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, c. 1-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, come modificato dall’art. 3 D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017.
Trattasi di “soggetti collegati” alla Pubblica Amministrazione, quali:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, c. 1, n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza ed assistenza;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Non sono incluse, invece, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, c. 2 L. 31.12.2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, c. 1 D.P.R. 26.10.1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).