Il Decreto-Legge del 1 marzo 2022, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2022 (di seguito DL Energia) all’art. 8 comma 2 ripristina la gratuità della garanzia, cancellando la commissione introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. La Legge di Bilancio per il 2022, pubblicata in data 31/12/21 in Gazzetta Ufficiale, oltre a disporre l’ulteriore proroga sino al 30 giugno 2022 delle misure previste dal D.L. 23/2020 (DL Liquidità) per i prestiti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo PMI) e da SACE SpA, prevedeva un meccanismo di phasing out delle misure a supporto della liquidità attraverso la riduzione della percentuale di garanzia, l’inserimento ex novo della valutazione delle condizioni di ammissibilità e la rimozione della gratuità della garanzia. In particolare, era previsto che a far data dal 1 aprile 2022 sia sui finanziamenti garantiti fino a 30mila euro che sui finanziamenti garantiti superiori a 30mila euro la garanzia non fosse più gratuita, ma concessa solo a fronte del pagamento di una fee. Il Decreto Energia ripristina le condizioni presenti fino al 31/12/2021, escludendo espressamente l’applicazione della commessione sulla garanzia, ma per un periodo limitato (fino al 30/06/2022) e con una motivazione specifica, supportare le aziende colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia. Inoltre, il Decreto Energia amplia la platea dei soggetti che ne possono beneficiare, in quanto non è richiesto alle aziende di dimostrare il danno subito (come per il Covid) attraverso requisiti o parametri specifici. L’applicazione dell’art. 8 del Decreto Energia è ripresa anche dalla Circolare N. 3 dell’8 marzo 2022 del Fondo Centrale di Garanzia, che ne sottolinea il contenuto.