In vigore dal 20 novembre 2021, la legge n. 165 del 19 novembre 2021, di conversione del decreto n. 127 del 21 settembre 2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Il provvedimento - che attualmente si compone di 17 articoli - contiene misure volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Ammessa la consegna del green pass in formato cartaceo al datore di lavoro e chiarita la condotta corretta in caso di scadenza della validità del tampone effettuato durante il turno di lavoro.
La legge di conversione introduce i seguenti 6 nuovi articoli:. Rispetto al testo del D.L. n. 127/2021, la legge di conversione ha aggiunto i seguenti 6 nuovi articoli:
- art. 3-bis rubricato “Scadenza delle certificazioni verri COVID-19 in corso di prestazione lavorativa”;
- art. 3-ter rubricato “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale”;
- art. 3-quater rubricato “Misure urgenti in materia di personale sanitario”;
- art. 4-bis rubricato “Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro”;
- art. 8-bis rubricato “Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti”;
- art. 10-bis rubricato “Clausola di salvaguardia”.
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del Green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. Gli stessi lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In tali casi, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Infine, per garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato.
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