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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2021

Gestione globale di RSA-trattamento Iva

A seguito di una contestazione sorta tra gli utenti di una residenza sanitaria assistenziale per anziani (RSA) e una cooperativa sociale in ordine al trattamento Iva del servizio di mensa fornito all'interno della struttura, è stata presentata un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, la quale ha confermato i precedenti orientamenti con la risposta n. 400/2021.

La fattispecie esaminata nell'interpello riguarda la gestione globale di una struttura adibita al servizio socio-sanitario per l'accoglienza di anziani gravemente non autosufficienti, denominate Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) con annesso Centro Diurno Integrato (C.D.I.). In relazione alle razioni alimentari somministrate nella RSA, alcuni ospiti hanno contestato la presunta indebita applicazione dell'Iva sulle fatture emesse dalla società cooperativa, ritenendo che i servizi prestati nella struttura dovessero rientrare per legge nell'esenzione dall'Iva e non essere assoggettati al 5%, come operato invece dalla cooperativa sociale.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver inquadrato la fattispecie, ha richiamato la sentenza della Cassazione 3.09.2001, n. 11353, che con riferimento alle prestazioni proprie di una casa di riposo di cui all'art. 10, n. 21) D.P.R. 633/1972, ha statuito, tra l'altro, i seguenti aspetti: ciò che deve qualificare la prestazione propria di una casa di riposo è l'alloggio fornito a persone anziane. La somministrazione di indumenti, medicinali e dello stesso vitto, nonché le prestazioni curative e le altre prestazioni agli ospiti della casa, vengono definite prestazioni meramente "accessorierispetto a quella, evidentemente ritenuta essenziale, dell'alloggio. Ai fini dell'esenzione Iva, per quanto concerne in particolare le case di riposo, occorre quindi far riferimento da un lato al contenuto della prestazione, che va ricercato nell'alloggio e solo eventualmente in altre attività di assistenza, e dall'altro, nei destinatari delle prestazioni medesime che devono essere solo persone meritevoli di particolare protezione e tutela quali sono gli anziani.
Questo richiamo dell'Agenzia alla posizione della Corte di Cassazione è particolarmente significativo, in quanto pone al centro della questione il significato di “Gestione globale della struttura” dove esiste un servizio principale essenziale, l'alloggio, e una serie di servizi accessori che ne seguono il trattamento Iva.
L'esenzione, valevole sia per il servizio principale, sia per i servizi accessori, è di tipo oggettivo, nel senso che si applica a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione e sempre che i beneficiari della prestazione stessa rientrino nella tipologia di disagiati e degni di protezione sociale (nel caso di specie gli anziani).

Tuttavia, ricorda l'Agenzia, a decorrere dal 1.01.2016 e, quindi, per i contratti stipulati dalla medesima data, nell'eventualità in cui il servizio di gestione venga effettuato da una cooperativa sociale o da un consorzio di cooperative sociali, in virtù di quanto disposto dalla L. 28.12.2015, n. 208, non si rende applicabile l'esenzione, ma l'Iva nella misura ridotta del 5%, anche sui servizi accessori.
Affinché possa trovare applicazione l'aliquota del 5% è necessario che le cooperative sociali o i loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni o contratti in genere, le predette prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dello stesso art. 10 D.P.R. 633, tra cui sono riconducibili anche "gli anziani ed inabili adulti".
L'Agenzia, verificato che nella fattispecie tutti i requisiti risultano soddisfatti, conclude confermando la correttezza dell'aliquota Iva del 5% praticata sui corrispettivi versati alla cooperativa sociale per i servizi accessori di mensa nell'ambito di una gestione globale di una RSA.