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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2020

Fusione tra cooperative sociali

La fusione tra cooperative sociali non è soggetta all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 12 D. Lgs. 3.07.2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale).

 

Lo ha chiarito lo stesso il Ministero del Lavoro con la nota n. 4073 in data 8.05.2020, il quale, rispondendo al quesito avanzato da tre cooperative sociali, ha precisato appunto che le procedure di fusione che vedono coinvolte unicamente cooperative sociali non sono soggette all'autorizzazione preventiva - a pena di inefficacia - dell'atto di fusione per le imprese sociali di cui all'art. 12, c. 4 D. Lgs. 112/2017.

 

Come noto, tali cooperative rivestono di diritto la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 1, c. 4, D.Lgs. 112/2017.

 

Per il Ministero, proprio in quanto imprese sociali di diritto, le cooperative sociali devono ritenersi non assoggettate al regime autorizzatorio (e di conseguenza sono sottratte agli obblighi di notifica di cui al predetto art. 12): infatti le cooperative sociali, nonostante  la qualifica di imprese sociali ex lege, rimangono soggette alla specifica disciplina codicistica, così come già affermato in termini assoluti nella nota a firma congiunta MISE - Ministero del Lavoro n. 29103  del 31.01.2019.