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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2022

Fondo Pmi, operative le modifiche alle disposizioni regolatrici

Accesso prioritario alla garanzia statale per le imprese femminili e le start-up. Facilitato anche il riconoscimento della garanzia anche per gli investimenti in beni strumentali (cd. nuova Sabatini).

Dal 14.10.2022 nuove regole per la concessione della garanzia dello Stato. Tra quelle di maggior rilevanza segnaliamo le seguenti:

● la modifica, per la riassicurazione, della disciplina relativa alla fase del recupero del credito del Fondo a seguito dell’escussione della garanzia e della successiva liquidazione della perdita al soggetto richiedente. È stato previsto, inoltre, l’onere a carico dei soggetti richiedenti/finanziatori di inserire negli atti eventualmente già avviati di recupero del credito una indicazione specifica relativa alla sussistenza dell’agevolazione del Fondo e del recupero diretto da parte del Fondo di garanzia della perdita liquidata;

● la modifica della disciplina relativa alla revoca dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale in caso di mancata realizzazione, totale o parziale, del programma di investimento previsto per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti;

● il ripristino delle condizioni di ammissibilità nei confronti delle imprese già ammesse in precedenza al Fondo, in caso di rimborso totale della perdita, rinuncia totale o parziale della garanzia nel caso di accordi transattivi, da parte del soggetto richiedente, dichiarazione di inefficacia della garanzia, ritiro della comunicazione di evento di rischio da parte del soggetto richiedente;

● la riformulazione del paragrafo relativo alla comunicazione degli eventi di rischio. In particolare, per l’evento connesso all’escussione della fideiussione è stata inserita la precisazione che l’escussione della fideiussione possa avvenire entro la scadenza fissata nel contratto di fideiussione stesso; per le operazioni di locazione finanziaria, invece, in aggiunta al furto, sono stati inseriti ulteriori eventi quali l’incendio e la distruzione del bene locato, nonché la risoluzione del contratto di leasing per avvenuta riconsegna volontaria del bene oggetto della locazione anche in assenza di canoni insoluti;

● la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi e ai prolungamenti della durata della garanzia con l’introduzione delle nuove procedure sulla crisi d’impresa, laddove prevedano, rispettivamente, uno stralcio del debito ovvero la concessione di una moratoria.

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso, ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie. Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti. L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG www.fondidigaranzia.it, nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria. La data considerata ai fini dell’assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del Fondo.