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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2021

Esonero under 36

Dopo l'autorizzazione della Commissione UE, l'Inps ha pubblicato il messaggio n. 3389/2021 che rende pienamente operativa, con decorrenza 1.01.2021, la misura prevista dalla legge di Bilancio 2021.
 

La legge di Bilancio 2021 ha previsto una serie di misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, tra le quali spicca quella che riguarda le assunzioni di giovani: l'Inps, a tal proposito, ha prima pubblicato la circolare n. 56/2021, per descriverne dettagliatamente i contenuti e successivamente il messaggio 7.10.2021, n. 3389, contenente le modalità di utilizzo all'interno dell'Uniemens, stante l'autorizzazione della Commissione UE arrivata con la decisione C(2021) 6827 final del 16.09.2021.

Platea dei beneficiari - La misura è finalizzata a incentivare le assunzioni/trasformazioni di lavoratori che non hanno compiuto il 36° anno di età e che non hanno mai lavorato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Esiste un'eccezione: se viene riassunto il soggetto per il quale è stata già fruita l'agevolazione, nel nuovo rapporto si potrà fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò a prescindere sia dalla sussistenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato, sia dall'età del lavoratore stesso alla data della nuova assunzione (c.d. portabilità del beneficio).
A nulla rilevano precedenti rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente a tempo indeterminato e rapporti di lavoro domestico.

Rapporti incentivati e misura dei benefici - L'esonero, che riguarda assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 2021 e la fine del 2022, consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il limite di 6.000 euro annui (da riproporzionare nel caso di part-time) e per un periodo massimo di 36 mesi che sale a 48 mesi per i datori che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Rispetto a questo, la circolare 56/2021 ha elencato tutte le contribuzioni escluse da tale misura, tra cui spiccano i contributi e premi assicurativi Inail.
Nonostante la misura sia prevista anche per il 2022, attualmente l'autorizzazione europea riguarda il solo 2021, in quanto il 31.12 scade il termine previsto dal cd. Temporary Framework: le istruzioni Inps, dunque, valgono per eventi realizzatisi tra il 1.01 e il 31.12.2021; per il 2022, l'Inps ha annunciato altre istruzioni a seguito di una nuova ulteriore autorizzazione UE.

Caratteristiche - La misura si rivolge ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori e compresi i datori del settore agricolo, con esclusione di datori domestici e imprese del settore finanziario.
Può essere utilizzata solo e soltanto nel rispetto delle condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti nell'art. 31 D.Lgs. 150/2015: con riferimento a questi ultimi, l'esonero è utilizzabile a prescindere dal fatto che l'assunzione/trasformazione rappresenti attuazione di obbligo preesistente e non risulta neppure necessario il rispetto della condizione secondo cui gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Particolari condizioni di spettanza - Oltre a quanto appena descritto, la misura prevede ulteriori condizioni necessarie per la corretta fruizione: il datore di lavoro, infatti, non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedere nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Esposizione nel flusso Uniemens - A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:

  • nell'elemento “CodiceCausale” il valore “GI36” o “GI48” (nel caso di assunzione/trasformazione al Sud);
  • nell'elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione.

La valorizzazione dell'elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.
Il messaggio Inps, inoltre, descrive l'esposizione del beneficio anche in ListaPosPa e in PosAgri del flusso Uniemens.

Restituzione degli sgravi fruiti - Essendo questo incentivo non cumulabile con altre misure e considerando che molti datori di lavoro hanno già utilizzato, fino a oggi - l'esonero strutturale per l'assunzione/trasformazione di under 30 (L. 205/2017) avvenute nel 2021 o anche la c.d. decontribuzione Sud - le aziende, se vorranno, nel rispetto dei requisiti richiesti, applicare anzi l'esonero totale previsto dalla stabilità 2021 rivolto agli under 36, dovranno, prima di tutto, restituire quanto finora fruito.
A tal proposito, infatti, il messaggio Inps disciplina le modalità con cui questi datori dovranno procedere:

  • nel caso si stia usufruendo dell'agevolazione al 50% per under 30, la restituzione delle quote di esonero già fruite dovrà avvenire mediante l'esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens valorizzando all'interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi: nell'elemento “CausaleADebito” il codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO”; nell'elemento “ImportoADebito”, l'importo da restituire.
  • nel caso si stia usufruendo, per il medesimo lavoratore, della decontribuzione Sud, i datori dovranno valorizzare all'interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi: nell'elemento “CausaleADebito” il codice causale “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021”; nell'elemento “ImportoADebito”, l'importo da restituire.