Con messaggio 5.11.2021, n. 3809 l'Inps ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione del bonus per assunzione di donne lavoratrici, previsto dall'art. 1, c. 16 della legge di Bilancio 2021, la quale ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'art. 4, cc. 9-11, L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Ricordiamo che il beneficio è concesso a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea, rilasciata fino al 31.12.2021; pertanto, l'esonero per assunzioni o trasformazioni avvenute nel corso del 2022 sarà soggetto a ulteriore autorizzazione.
L'esonero si intende cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla vigente normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intende fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Il messaggio espone nel dettaglio le varie casistiche possibili.
Il modulo online per la comunicazione di accesso all'incentivo rimane quello già presente per l'esonero al 50%, all'interno del “Cassetto previdenziale”, denominato “92-2012”, appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla L. 178/2020. Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione online. Viene inoltre precisato che nel caso in cui la modulistica online fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo pari al 50%, per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate nel corso del 2021, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all'Inps risulterà valida ed efficace anche ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100%.
I datori di lavoro che intendono accedere alla misura dovranno esporre i dati a partire dalla denuncia Uniemens del mese di competenza novembre 2021. La valorizzazione dei mesi pregressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente all'esposizione del mese corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022.
Viene inoltre illustrato come procedere alla restituzione delle quote di esonero per le assunzioni di giovani (c.d. incentivo GECO) e delle quote di esonero di cui all'art. 4, cc. 8-11 L. 92/2021 (esonero donne 50%), per poi procedere all'applicazione dell'esonero in trattazione. I datori di lavoro che hanno fruito in precedenza di altre agevolazioni differenti, o i datori di lavoro che pur avendo diritto al beneficio, hanno sospeso o cessato l'attività, si dovranno avvalere della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).