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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2023

ESONERI ASSUNZIONI UNDER 36 E DONNE: ULTERIORI CHIARIMENTI

A seguito delle circolari Inps nn. 57 e 58/2023, riportanti regole e istruzioni per l’applicazione degli esoneri previsti per assunzioni di under 36 e donne, l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni con il messaggio 10.07.2023, n. 2598.

Under 36 - È già stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, in merito alla modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione «PosContributiva» del flusso Uniemens restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con i messaggi nn. 3389 del 7.10.2021 e 403 del 26.01.2022.
Relativamente al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, la valorizzazione dell’elemento «AnnoMeseRif» decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (tra 1.07.2022-31.12.2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
Per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione «ListaPosAgri» del flusso Uniemens per i datori di lavoro agricoli, è stato evidenziato che per il recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2022 e 2023 deve essere valorizzato l’elemento «CodAgio» con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4”. Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022 invece, i «CodAgio» “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (dal 1.07.2022 al 31.12.2022) fino al mese di giugno 2023.
Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1.01.2023 e il 30.06.2023, i «CodAgio» “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023. I suddetti «CodAgio» possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.
Le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Donne - È già stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, in merito alla modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione «PosContributiva» del flusso Uniemens restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con i messaggi nn. 3809 del 5.11.2021 e 403 del 26.01.2022.
Relativamente al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, la valorizzazione dell’elemento «AnnoMeseRif» decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (tra 1.07.2022-31.12.2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
Per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens per i datori di lavoro agricoli, è stato evidenziato che per il recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2022 e 2023 deve essere valorizzato l’elemento «CodAgio» con i rispettivi codici “3K”, “4K”. Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022 invece, il «CodAgio» “3K” deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (dal 1.07.2022 al 31.12.2022) fino al mese di giugno 2023.
Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1.01.2023 e il 30.06.2023, il «CodAgio» “4K” deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023. I suddetti «CodAgio» possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.
Anche in questo caso le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.