Con l’introduzione del nuovo c. 49-quinques all’art. 37 D.L. 223/2006, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti tributari nel modello F24 avvalendosi della compensazione prevista dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997 è esclusa.
Il blocco scatta se la soglia di 100.000 euro è superata con le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché con le iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero.
La limitazione non è applicabile ai crediti indicati all’art. 17, c. 2, lett. e), f) e g) D.Lgs. 241/1997, ovvero quelli derivanti da:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Da quanto sopra deriva che:
- in presenza di un ruolo scaduto superiore a 100.000 euro (ovvero più ruoli scaduti la cui somma supera nel complesso i 100.000 euro), se il contribuente dispone di crediti superiori a tale limite, anche la compensazione dell’importo eccedente è vietata;
- è sempre possibile effettuare un pagamento parziale in modo da ridurre la soglia di debito al di sotto dei 100.000 euro e poter procedere alla compensazione (in tal senso si veda la circolare Assonime n. 12/2024).
Successivamente, l’art. 4, c. 2 D.L. 39/2024 ha riscritto il c. 49-quinquies, introducendo la previsione in base alla quale il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza. Questa norma è operativa dalla data del 1.07.2024.
Si ricorda che la sopra citata disposizione di limitazione alla compensazione, si affianca alla ulteriore limitazione alla compensazione dei crediti per imposte erariali in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti di ammontare superiori a 1.500 euro prevista dall’art. 31 D.L. 78/2010.
Nella risposta all’interpello 20.06.2024, n. 136, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il divieto di compensazione non è applicabile:
- se il contribuente ottiene una dilazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 (fino a quando la dilazione è in essere, ovvero fino a quando non si decade. In tal senso, quindi, i pagamenti devono essere regolari);
- per i crediti relativi a contributi previdenziali e premi Inail.
Nella risposta è stato altresì specificato che nel divieto di compensazione (a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro) rientrano anche i crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito nell’ambito delle detrazioni edilizie (ex art. 121, c. 3-bis D.L. 34/2020). La relativa disciplina sarà disciplinata da un prossimo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.