L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni") prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, e come previsto dal comma 7 del citato articolo, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
A questo scopo, con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021 l'Agenzia Entrate ha istituito gli appositi codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto e per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni.
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:
A. per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:
- "6941" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021"
B. per la restituzione del contributo non spettante:
- "8128" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 1 DL n. 41 del 2021";
- "8129" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 1 DL n. 41 del 2021";
- "8130" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 1 DL n. 41 del 2021".
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Per scaricare il testo della risoluzione n. 24/E/2021 clicca qui.