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Ed. Novembre 2020

Decreto Ristori

E’stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.10.2020, n. 269, il D.L. 28.10.2020 n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in vigore dal 29.10.2020.

Ecco le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Contributi a fondo perduto

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpcm 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25.10.2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (stessa condizione prevista per il precedente contributo a fondo perduto).

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente punto ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.06.2020.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è così determinato:

  1. per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, come quota del contributo già erogato (l’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato prendendo come base il contributo a fondo perduto già richiesto sulla base dell’art. 25 del D.L. 34/2020, maggiorato delle percentuali previste nell’allegato 1. Non sarà necessario presentare ulteriori istanze.
  1. per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate vengono definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della disposizione.

È abrogato l'art. 25-bis D.L. 34/2020, che riconosce contributi a fondo perduto per i settori ricreativo e dell'intrattenimento.

Ai soli fini di tale disposizione, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle nuove misure restrittive.

Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione del-le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantisti-che e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce li-mite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella “prima casa”

In tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 31.12.2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore.

È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Tax credit vacanze

Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.07.2020 al 30.06.2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020, secondo le modalità applicative già definite.

Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali

Il Fondo rotativo di cui all’art. 91 D.L. 104/2020 è volto al supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieri-stici italiani, costituiti in forma di società di capitali, nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

A valere sullo stanziamento previsto per tale Fondo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1.03.2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

Misure di sostegno alle imprese di filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Con decreto sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvederà l'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. 34/2020) spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo. Pertanto, per le imprese dei settori specificamente individuati, il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Cancellazione 2ª rata Imu

La 2ª rata Imu concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1, non è dovuta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2020, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10.12.2020. Conseguentemente, appaiono differiti anche i termini collegati con la relativa scadenza, come quello per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche che non contenevano dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata e quello per l'effettuazione dei ravvedimenti delle ritenute.

Nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 (artt. da 19 a 22 quinquies D.L. 18/2020), per una durata massima di 6 settimane, secondo le nuove modalità previste.

Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021. Con riferimento a tale periodo, le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15.11.2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 nuove settimane.

Le 6 nuove settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane (art. 1, c. 2 D.L. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24.10.2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 nuove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del 1° semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  1. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1.01.2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24.10.2020.

Ai fini dell'accesso alle 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.11.2020.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 28.11.2020, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10.09.2020, è fissata al 31.10.2020.

Sospensione dei licenziamenti

Fino al 31.01.2021 resta precluso l'avvio delle procedure per la dichiarazione di mobilità, licenziamenti collettivi e individuali e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure di conciliazione in corso.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuta la Naspi.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Esonero contributivo

Al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 3 D.L. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.01.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 3 D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare do-manda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Sospensione contributiva settori limitati da nuove misure restrittive

Per i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 i cui dati identificativi saranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a Inps e a Inail, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi ai sensi della presente disposizione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

I benefici della presente disposizione sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Nuova indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai beneficiari dell’indennità prevista dall’art. 9 D.L. 104/2020, la medesima indennità pari a 1.000 euro è nuovamente erogata una tantum.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data del 29.10.2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data del 29.10.2020.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29.10.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  1. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps, alla data del 29.10.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  2. titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lett. a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  1. assenza di titolarità, al 29.10.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 al 29.10.2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le nuove indennità non sono tra loro cumulabili né con l'indennità aggiuntiva riconosciuta a titolo di reddito di emergenza.

La domanda per le indennità è presentata all'Inps entro il 30.11.2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020.

L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Decorsi 15 giorni dal 29.10.2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'art. 9 D.L. 104/2020.

Esonero contributivo filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Resta ferma per l'esonero l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16.12.2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16.11.2020 nella misura pari a 1/12 della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

 

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel 4° trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16.06.2021.

Lavoro agile e congedo straordinario

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 16 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonchè nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni, disposta dall’ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Processo tributario

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini citati, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Salvo quanto previsto nella presente disposizione, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'art. 16 D.L. 119/2018.