Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate (interpello n. 443/2023) ha per oggetto un indebitamento Iva composto dalle seguenti irregolarità:
- omesso versamento, già oggetto di rateizzazione, e per omesso versamento non in corso di rateizzazione;
- omessi versamenti correnti.
Ciò premesso, si chiede se sia possibile avvalersi della misura premiale ex art. 25-bis, c. 4 del Codice della crisi, che consente di rateizzare il pagamento dei tributi non ancora iscritti a ruolo. Più in particolare, si intenderebbe dilazionare il debito da ristrutturare mediante un piano di rateizzazione decennale che preveda (art. 19, c. 1-ter D.P.R. 602/1973), in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate ai flussi derivanti dal proseguo dell’attività aziendale e distribuibili al creditore erariale.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, in via preliminare, che l’art. 25, c. 4 del Codice della crisi contempla una “misura premiale” volta a incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’Erario o enti pubblici, che spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà. La norma dispone che nel caso di pubblicazione, nel Registro delle Imprese, del contratto di cui all’art. 23, c. 1, lett. a) e dell’accordo di cui all’art. 23, c. 1, lett. c), l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore, previa istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. La sottoscrizione dell’esperto certifica la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Con riferimento alla misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi, invece, l’art. 38, c. 1 D.L. 13/2023 ha previsto che nell’ipotesi disciplinata dall’art. 25-bis, c. 4 del Codice della crisi, l’Agenzia delle Entrate può concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del medesimo art. 25-bis, c. 4, e sottoscritta dall’esperto. La relativa relazione illustrativa ha chiarito che il c. 1 aumenta a 120 il numero di rate mediante le quali può essere dilazionato il debito erariale, incrementando così la rateizzazione già prevista dall’art. 25-bis, c. 4 D.Lgs. 12.01.2019, n. 14. La situazione di difficoltà non è ancorata alla congiuntura economica, come prevede l’analoga disposizione contenuta nell’art. 19 D.P.R. 602/1973, poiché l’agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa. Pertanto, per espressa disposizione di legge, possono essere applicati alla “misura premiale” contemplata nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi le condizioni disciplinate dall’art. 19 D.P.R. 602/1973, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione specifica.
Per tale motivo, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), è consentito chiedere la rateizzazione dei debiti Iva non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal c. 1-ter della richiamata norma. Resta di competenza dell’Ufficio creditore la determinazione dell’importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività), purché il piano di rateizzazione, nel rispetto della norma predetta, preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, in via preliminare, che l’art. 25, c. 4 del Codice della crisi contempla una “misura premiale” volta a incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’Erario o enti pubblici, che spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà. La norma dispone che nel caso di pubblicazione, nel Registro delle Imprese, del contratto di cui all’art. 23, c. 1, lett. a) e dell’accordo di cui all’art. 23, c. 1, lett. c), l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore, previa istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. La sottoscrizione dell’esperto certifica la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Con riferimento alla misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi, invece, l’art. 38, c. 1 D.L. 13/2023 ha previsto che nell’ipotesi disciplinata dall’art. 25-bis, c. 4 del Codice della crisi, l’Agenzia delle Entrate può concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del medesimo art. 25-bis, c. 4, e sottoscritta dall’esperto. La relativa relazione illustrativa ha chiarito che il c. 1 aumenta a 120 il numero di rate mediante le quali può essere dilazionato il debito erariale, incrementando così la rateizzazione già prevista dall’art. 25-bis, c. 4 D.Lgs. 12.01.2019, n. 14. La situazione di difficoltà non è ancorata alla congiuntura economica, come prevede l’analoga disposizione contenuta nell’art. 19 D.P.R. 602/1973, poiché l’agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa. Pertanto, per espressa disposizione di legge, possono essere applicati alla “misura premiale” contemplata nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi le condizioni disciplinate dall’art. 19 D.P.R. 602/1973, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione specifica.
Per tale motivo, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), è consentito chiedere la rateizzazione dei debiti Iva non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal c. 1-ter della richiamata norma. Resta di competenza dell’Ufficio creditore la determinazione dell’importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività), purché il piano di rateizzazione, nel rispetto della norma predetta, preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.