E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, il Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
La normativa europea in materia fa parte del pacchetto e-commerce, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
Il decreto introduce l’art. 2-bis al D.P.R. n. 633/1972, rubricato “Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”, in base al quale le cessioni di beni come:
- le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE;
- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro,
si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, uri portale o mezzi analoghi.
Con l’articolo 2 si provvede all’aggiunta dell’articolo 38-bis al D.L. n. 331/1993, convertito dalla L. n. 427/1993, con il quale si definisce le “vendite a distanza”.
Per “vendite a distanza intracomunitarie di beni” si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (comma 1).
Per “vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi” si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72, D.P.R. n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (comma 2).
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