L'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. decreto-legge "semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120 del 2021 che riguardano essenzialmente le procedure di affidamento degli appalti pubblici.
Le novità più importanti introdotte sono le seguenti:
vengono semplificate le modalità di affidamento per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e per procedere con affidamenti diretti;
viene prevista la possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando;
viene prevista la semplificazione in materia di verifiche antimafia e di protocolli di legalità;
viene incentivato il ricorso alla soluzione stragiudiziale delle controversie relative alla esecuzione degli appalti, tramite il collegio consultivo tecnico, a pena di rilevanti conseguenze in punto spese di lite nell’eventuale contenzioso giurisdizionale.
In particolare, alla lettera a), punto 1, del comma 1, vengono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
Si ricorda che tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sotto soglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).
Al punto 2 si conferma l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro e si eleva a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura).
Alla lettera c) – con una modifica all’art. 3 del D.L. n. 76/2020 - si dispone la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità consentendo così alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.
La lettera e) apporta modifiche all’articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, recante la disciplina del Collegio consultivo tecnico. In particolare, al punto 1) si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute, in scadenza al 31 dicembre 2021.
Al punto 2) si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti.
Al punto 3), al fine in rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico, nonché la loro efficacia conformativa, si modifica il comma 3, stabilendo che laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Al punto 5) si dispone l’inserimento nell’articolo 6 del nuovo comma 8- bis, con il quale si prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.
Infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull’attività dei collegi consultivi tecnici, al quale ciascun Presidente dei predetti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall’adozione.
Ai componenti dell’osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.