Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. E’ quanto stabilito dal comma 1, dell’articolo 1 del D.L. n. 5/2023. Si tratta di una replica del cosiddetto “bonus benzina”, o “bonus carburante”, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022 (c.d. “Decreto Ucraina”), convertito dalla L. n. 51/2022, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2022, del valore massimo di 200 euro ceduti dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autostazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Ricordiamo che sul precedente bonus erogabile per l’anno 2022, l’Agenza delle entrate aveva emanato le istruzioni operative con la circolare 27/E del 14 luglio 2022 e si presume che le indicazioni resteranno le stesse anche con questo nuovo buono benzina. Il testo del decreto non prevede infatti l'emanazione di un decreto attuativo che specifichi nuove modalità. Per richiedere il bonus benzina fino a 200 euro non bisogna presentare una domanda, in quanto è il datore di lavoro che decide se corrispondere il contributo e l’importo. L’erogazione del bonus ai lavoratori quindi è una scelta individuale e non un obbligo. Se sei un dipendente del settore privato e vuoi usufruire del bonus, basterà informarti presso la tua azienda se è prevista l’erogazione oppure no. Sono due le modalità di erogazione del bonus:
- come fringe benefits, considerando che per i buoni benzina il limite di importo è 258,33 euro;
- come uno (o più) buoni carburante.