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Ed. Marzo 2022

D.L. n. 4/2022 - IL DECRETO-LEGGE SOSTEGNI TER SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 57 del 21 gennaio 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.
Il provvedimento (c.d. “Decreto Sostegni ter”), si compone di 33 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:
- Titolo I - Sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19 (artt. 1 - 10);
- Titolo II - Regioni ed enti territoriali (artt. 11 - 13);
- Titolo III - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica (artt. 14 - 18);
- Titolo IV - Altre misure urgenti (artt. 19 -31);
- Titolo V - Disposizioni finali e finanziarie (artt. 32 e 33).
In particolare, sono stati stanziati circa 390 milioni per le misure di sostegno ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile.
Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività.
Il Titolo III è interamente dedicato alle misure volte contenere il caro energia.
Segnaliamo, in dettaglio, le principali misure prese a sostegno delle attività economiche particolarmente danneggiate dalla crisi pandemica.
L’articolo 1 prevede un doppio intervento a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio.
In particolare, il comma 1 stanzia 20 milioni di euro a favore delle attività chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.
Al comma 2, invece, si prevede - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 – la sospensione dei versamenti:
- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Anche il settore del commercio è destinatario di specifiche agevolazioni.
In primo luogo, l’articolo 2, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
All’articolo 3 si prevede invece misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.
In particolare, con il comma 1 vengono resi disponibili 20 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Il decreto contiene anche un corposo pacchetto di misure a favore del settore turistico.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo unico nazionale del turismo di cui all’art. 1, comma 366, della legge n. 234/2021.
L’articolo 5 invece ripropone il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020.
Con l’articolo 6 si estende il periodo di validità del bonus termale.
In particolare, per effetto dalla proroga, i buoni, non utilizzati entro la data dell’8 gennaio 2022 possono essere fruiti entro il 31 marzo 2022.
Per il settore culturale, all’articolo 8:
- si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (comma 1);
- si incrementa di 30 milioni di euro, per l’anno 2022, la disponibilità del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (comma 2).
L’articolo 9 prevede invece misure specifiche in favore del mondo dello sport.
L’articolo 10 - intervenendo sull’articolo 1, comma 1057-bis, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), inserito dalla lettera b), del comma 44, dell’articolo 1, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) - modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 4/2022 clicca qui.