Per le società di capitali, società cooperative e altri enti non commerciali, il termine per lo svolgimento online delle assemblee, di cui all’articolo 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, è prorogato al 31 luglio 2022.
Lo stabilisce il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 228/2021 rispondendo così all’esigenza di conciliare lo svolgimento dei lavori sociali con il rispetto delle misure restrittive dovute all’emergenza da Covid-19. Nella sostanza, a prescindere dalle previsioni statutarie e legislative, le società e gli enti commerciali possono continuare a ricorrere:
Al voto per corrispondenza;
Al voto in forma elettronica;
Allo svolgimento delle adunanze in modalità solo telematica, ossia svolta interamente e mediante partecipanti “da remoto”.
Sino al 31 luglio 2022 continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni potranno quindi prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Tali società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Allo stesso modo, le società a responsabilità limitata potranno ancora consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Data la formula ampia utilizzata dal legislatore, facendo riferimento a “società ed enti”, tra i soggetti coinvolti sono da ricomprendere anche la generalità del mondo non profit, a prescindere dall’iscrizione o meno nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS). A differenza del “Milleproroghe 2021” (D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021), dove era prevista una norma specifica hoc per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 che prorogava i canonici 120 giorni a 180, l’attuale decreto non interviene sui termini di approvazione del bilancio da parte degli enti, che in assenza di ulteriori modifiche, dovranno seguire le tempistiche ordinarie (dei 120 giorni per la convocazione dell’assemblea previsti dal Codice civile). Dunque per gli enti dotati della qualifica di ONLUS, in assenza di deroghe, resta l’obbligo di redigere il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per tutti gli altri ETS – sia le OdV e le APS coinvolte nella trasmigrazione che gli Enti di prima iscrizione – dovranno depositare il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno, come stabilito dall’art. 48, comma 3 del D.Lgs. n., 117/2017.