Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, oltre all’introduzione della “Patente a Crediti” ed alle disposizioni di contrasto al lavoro irregolare, apporta modifiche anche alla disciplina del DURC subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di sicurezza. Dal 2 marzo 2024, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, cambiano, dunque, le regole per accedere ai benefici normativi e contributivi. La sicurezza sul lavoro diventa requisito imprescindibile per l'accesso ai benefici. Il D.L. n. 19/2024, al comma 1 dell’articolo 29 (rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”): modifica l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale; e introduce il comma 1175-bis, prevedendo che il beneficio contributivo e normativo permane nel caso di regolarizzazione delle violazioni accertate (quindi anche quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sul lavoro) e che possono essere sanate successivamente. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva sarà, dunque, rilasciato alle imprese solo nel rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e in assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si riporta, per una facile e immediata consultazione, il testo dei due commi aggiornati: “1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. “ La novità più importante introdotta dall’articolo 29 del D.L. n. 19/2024 è costituita dalla novella di cui al nuovo comma 1175-bis introdotto all’articolo 1 della L. n. 296/2006. Il nuovo comma 1175-bis stabilisce che il beneficio contributivo e normativo permane nel caso di violazioni accertate e che possono essere sanate successivamente. In relazione, invece, alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione (le violazioni rilevanti previste dall’Allegato A al D.M. 30 gennaio 2015) il recupero del beneficio erogato non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. La Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 4 del 5 marzo 2024 (dal titolo: “Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del decreto-legge n. 19/2024”) fa presente che mentre l’assenza di DURC incide sulla intera compagine aziendale, le violazioni di legge e/o di contratto che non abbiano riflessi sulla imposizione contributiva, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono. Per le imprese non in regola, i benefici sono riconosciuti nel caso di regolarizzazione nei tempi e con le modalità previste dalla normativa e dagli organi di vigilanza. La regolarizzazione costituisce ottemperanza alla disposizione adottata ed estingue il procedimento ispettivo in ordine alla violazione accertata. Nel caso invece in cui la violazione non sia sanabile, i benefici già erogati all’impresa saranno recuperati per un importo massimo pari al doppio della sanzione verbalizzata all’azienda. Ne deriva che l’organo di vigilanza, prima di procedure al recupero delle agevolazioni, è chiamato ad una preliminare verifica per capire se l’importo risulti superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. In tal caso procede al recupero del minor importo. La Fondazione sottolinea come il contenuto della novella normativa del comma 1175-bis abbia dato seguito a un principio di diritto già declinato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro: “Il diritto a usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del Documento medesimo, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell’azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore che, per legge, è portatore di specifiche agevolazioni. Ciò detto, il DURC deve essere interpretato quale autorizzazione al beneficio contributivo, ma il mancato rilascio non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio“. In conclusione. Dal 2 marzo 2024 i benefici normativi e contributivi possono essere legittimamente goduti quando non siano state commesse violazioni di norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovranno essere individuate con un apposito decreto del Ministero del lavoro, fermi restando: - la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Casse edili e fondi di sostegno al reddito, - il rispetto degli altri obblighi di legge e - l’osservanza di accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nelle more dell’adozione del citato decreto, le uniche violazioni che subordinano la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale sono quelle di cui all’allegato A al Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015.