Approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2021, si compone di 25 articoli e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali non potevano mancare la salute (art. 4), l'istruzione (art. 5), la ricerca (art. 6), le attività culturali (art. 7), la giustizia (art. 8), il lavoro e le politiche sociali (art. 9), infrastrutture e trasporti (art. 10), la transizione ecologica (art. 11), il turismo (art. 12), l’editoria (art. 14), il contrasto alla povertà educativa (art. 15), il processo penale, civile e tributario (art. 16) e le imprese di rilevante interesse strategico nazionale (art. 21). Tra le numerose proroghe di termini previste nelle diverse materie ne segnaliamo alcune che riteniamo importanti. Proroga fino al 31 dicembre 2022 del “golden power” rafforzato per l’emergenza Covid nei settori di rilevanza strategica, difesa e sicurezza nazionale (ma anche energia, trasporti e comunicazioni). Prevista, inoltre, un’estensione di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022 della cassa integrazione per «le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» . Prevista una spesa massima di a 42,7 milioni. Intervento anche sugli aiuti pubblici alle imprese che vengono prorogati almeno fino a metà 2022. Le garanzie sui prestiti alle imprese sono concesse fino al 30 giugno 2022. Estesa fino al 30 giugno 2023 la possibilità di convertire anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti in altre forme di aiuto. Prevista una proroga per l’utilizzo degli ispettori del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per effettuare le revisioni di auto e camion, al fine di ridurre i tempi di attesa per la revisione, in particolare per i mezzi pesanti. Raddoppia da quattro a otto anni la durata dell’incarico dei direttori del dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
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