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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2022

CRISI D’IMPRESA - Istituito il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio per la procedura di composizione negoziata

Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è fissato in euro 252,00 per singola pratica.
Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il decreto 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022. L’importo stabilito, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 8-bis, del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, è a carico dell'impresa che propone l'istanza ed è a copertura dei costi che gravano sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
A partire dal 15 novembre 2021 sono entrate in vigore le nuove modalità di Composizione Negoziata della Crisi d’impresa, così come previste dal D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021. La composizione negoziata è uno strumento innovativo che viene messo a disposizione degli imprenditori e dei loro consulenti e che è finalizzato alla ristrutturazione o al risanamento aziendale delle imprese in difficoltà, tramite il ricorso a procedure alternative al fallimento.
Si tratta di un percorso volontario ed extragiudiziale: nei casi in cui il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile, l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente il cui compito è quello di supportarlo nell’identificazione di possibili soluzioni nonché nelle trattative con i creditori. Tutta la procedura si svolge su una apposita piattaforma unica nazionale: l’unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti. Possono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole. Il percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. La composizione negoziata della crisi di impresa che si svolge all’interno della citata piattaforma, prevede varie fasi: la preparazione dell’istanza e l’inserimento di tutti i documenti da allegare all’istanza stessa; l’invio dell'istanza con relativa pre-istruttoria; la presa in carico dell’istanza e i controlli formali da parte dell’ufficio; la nomina dell'esperto da parte della Camera di Commercio; l’accettazione dell’incarico dopo un’attenta verifica delle condizioni; il confronto tra l’impresa e l’esperto e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto.

Riassumiamo brevemente l’iter della procedura e i principali adempimenti previsti  presso la Camera di Commercio e il Registro delle imprese.
1) L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 2, comma 1).
2) L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite un’apposita piattaforma telematica unica nazionale mediante la compilazione di un modello il cui contenuto è stato definito con un apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. Attraverso la piattaforma l’imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre.

La nomina dell’esperto è affidata a una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto e può avvenire solo tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione, mentre l’iscrizione agli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.
3) All’istanza dovrà essere inserita tutta la documentazione prevista dal comma 3  dell’art. 5 della citata L. n. 147/2021, di conversione del D.L. n. 118/2021, e le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
4) L’esperto, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, dovrà comunicare
all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserire la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dovrà dare comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perchè provveda alla sua sostituzione (art. 5, comma 4).

5) Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della Camera di Commercio, il quale dovrà riferire alla commissione perchè, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione (art. 5, comma 6).
6) Nel percorso di composizione negoziata non vi è l’esigenza di ricorrere al Tribunale posto che le trattative si svolgono tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio e la competenza dell’esperto. Tuttavia, nel caso vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, è previsto che l’imprenditore ottenga una protezione del patrimonio. Perché si attivi la protezione è sufficiente che l’imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva<