L’utilizzo dei crediti energetici 2023, gli unici ancora utilizzabili o cedibili, dovrà avvenire entro il 16.11.2023. Si tratta dei crediti energia elettrica e gas dei primi 2 trimestri 2023, pari al:
- 35% della spesa sostenuta per l’energia elettrica nel 1° trimestre 2023, per le imprese non energivore, mentre pari al 45% per le altre tipologie di imprese;
- 10% della spesa sostenuta per l’energia elettrica nel 2° trimestre 2023, per le imprese non energivore, mentre pari al 20% per le altre tipologie di imprese.
L'art. 7 D.L. 132/2023 interviene sulle disposizioni istitutive dei crediti del 1° e del 2° trimestre 2023, ossia l’art. 1, cc. 7 e 8 L. 197/2022 e l’art. 4, cc. 7 e 8 D.L. 34/2023, modificando le precedenti date del 31.12.2023 nelle nuove date del 16.11.2023.
L’utilizzo dei crediti può avvenire direttamente da parte del beneficiario in compensazione oppure mediante cessione a terzi; tuttavia, per seguire questa seconda strada è necessario che tali crediti non siano stati già parzialmente utilizzati e tale circostanza potrebbe essere abbastanza remota, poiché il beneficiario potrebbe avere programmato l’utilizzo dei crediti 2023 per l’arco temporale più lungo, ossia fino al 31.12.2023 e, quindi, averne già utilizzati una parte. I crediti energetici, infatti, possono essere ceduti solo per l’intero importo.
Inoltre, anche se tali crediti non fossero ancora stati utilizzati, occorrerebbe celermente mettersi alla ricerca di un cessionario disposto ad acquistarli e utilizzarli nel nuovo breve termine introdotto (o cederli a sua volta, prolungando ancora i tempi).
Si ricorda che la comunicazione della cessione del credito d’imposta deve essere vistata e il credito deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia, per esempio in compensazione tramite modello F24 entro lo stesso termine, se non si intende, a sua volta, cederlo a terzi.
Il cessionario, ricevuto il credito, lo vedrà nel proprio Cassetto Entratel/Fisconline (Piattaforma cessione crediti), nella sezione cessione crediti / accettazione crediti/sconti / tracciabili: qui troverà l’elenco dei crediti che ha ricevuto e che quindi dovrà accettare. Una volta accettati tali crediti, occorre scegliere se utilizzarli in compensazione con il modello F24 o se cederli ulteriormente. Nel caso di opzione per l’utilizzo in compensazione, è necessario validare anche questa scelta nella sezione “scelta utilizzo credito”. A seguito di tale opzione irrevocabile, i crediti saranno visibili nel proprio Cassetto fiscale, nella sezione dei crediti.
I crediti energia elettrica e gas dei primi 2 trimestri del 2023 dovranno essere contabilizzati nel 2023, poiché seguono il principio di competenza, mentre tutti i precedenti, relativi a costi 2022, sono confluiti nel bilancio 2022.
I crediti del periodo 2022, inoltre, devono essere inseriti nel quadro RU del modello Redditi 2023, con appositi codici a seconda del periodo di riferimento. Nello specifico, si devono indicare nei seguenti righi:
L’utilizzo dei crediti può avvenire direttamente da parte del beneficiario in compensazione oppure mediante cessione a terzi; tuttavia, per seguire questa seconda strada è necessario che tali crediti non siano stati già parzialmente utilizzati e tale circostanza potrebbe essere abbastanza remota, poiché il beneficiario potrebbe avere programmato l’utilizzo dei crediti 2023 per l’arco temporale più lungo, ossia fino al 31.12.2023 e, quindi, averne già utilizzati una parte. I crediti energetici, infatti, possono essere ceduti solo per l’intero importo.
Inoltre, anche se tali crediti non fossero ancora stati utilizzati, occorrerebbe celermente mettersi alla ricerca di un cessionario disposto ad acquistarli e utilizzarli nel nuovo breve termine introdotto (o cederli a sua volta, prolungando ancora i tempi).
Si ricorda che la comunicazione della cessione del credito d’imposta deve essere vistata e il credito deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia, per esempio in compensazione tramite modello F24 entro lo stesso termine, se non si intende, a sua volta, cederlo a terzi.
Il cessionario, ricevuto il credito, lo vedrà nel proprio Cassetto Entratel/Fisconline (Piattaforma cessione crediti), nella sezione cessione crediti / accettazione crediti/sconti / tracciabili: qui troverà l’elenco dei crediti che ha ricevuto e che quindi dovrà accettare. Una volta accettati tali crediti, occorre scegliere se utilizzarli in compensazione con il modello F24 o se cederli ulteriormente. Nel caso di opzione per l’utilizzo in compensazione, è necessario validare anche questa scelta nella sezione “scelta utilizzo credito”. A seguito di tale opzione irrevocabile, i crediti saranno visibili nel proprio Cassetto fiscale, nella sezione dei crediti.
I crediti energia elettrica e gas dei primi 2 trimestri del 2023 dovranno essere contabilizzati nel 2023, poiché seguono il principio di competenza, mentre tutti i precedenti, relativi a costi 2022, sono confluiti nel bilancio 2022.
I crediti del periodo 2022, inoltre, devono essere inseriti nel quadro RU del modello Redditi 2023, con appositi codici a seconda del periodo di riferimento. Nello specifico, si devono indicare nei seguenti righi:
- RU1, il codice del credito (esempio: O1, O2, P3, ecc.);
- RU5, colonna 3, l’importo del credito maturato nel periodo;
- RU6, l’importo del credito residuo da riportare nel modello Redditi 2024, che riguarderà soltanto i crediti del 3° trimestre 2022, nonché il periodo ottobre-novembre e dicembre 2022 che dovevano essere utilizzati entro il 30.09.2023, mentre i crediti relativi al 1° e al 2° trimestre non rientrano in questo rigo, poiché il loro utilizzo deve essere avvenuto entro il 31.12.2022.
Se, invece, il beneficiario ha optato per la cessione del/dei crediti compilerà il rigo RU9, colonna 1 e non dovrà compilare la sezione VI-B.
Il cessionario indicherà l’importo del credito ricevuto al rigo RU3 e non dovrà riportarlo obbligatoriamente nella sezione VI-A.
Il cessionario indicherà l’importo del credito ricevuto al rigo RU3 e non dovrà riportarlo obbligatoriamente nella sezione VI-A.