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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2020

Covid-19 e misure di tenuta dei conti sociali

La conversione in legge del cd. decreto Agosto (d. l. 104/2020, convertito con modificazioni nella legge 126 del 13 ottobre u.s.) ha visto concretizzarsi una nuova misura potenzialmente adottabile nei bilanci relativi al corrente anno e volta a sostenere le imprese che adottano i principi contabili nazionali nel tentativo di arginare gli effetti dirompenti di natura economica derivanti dalla situazione emergenziale sanitaria.

Ci riferiamo, in particolare, ai commi da 7-bis a 7-quinqies dell’art. 60 del decreto legge precitato e che prevedono la possibilità di non procedere allo stanziamento in bilancio delle quote di ammortamento, in tutto ovvero soltanto in parte, in deroga alla previsione vincolante civilistica (art. 2426, comma 1°, numero 2 del Codice Civile).

La nuova previsione di natura assolutamente straordinaria (emergenziale) concede la facoltà di non procedere allo stanziamento degli ammortamenti ordinari annuali, fino al 100% del relativo importo, del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; mantenendosi a bilancio ed in tal modo, nel caso di non imputazione di alcuna quota di ammortamento,  il valore di iscrizione così come risultante nell’ultimo bilancio che è stato regolarmente approvato (ossia, di norma, quello relativo all’esercizio sociale 2019).

La quota di ammortamento che non è imputata al conto economico del corrente esercizio, ossia che di fatto è “sospesa”, viene quindi differita negli esercizi sociali successivi, con la diretta conseguenza di pervenire ad un allungamento del periodo naturale di ammortamento.

Sul fronte fiscale l’impresa che procede nel senso che è stato appena indicato, ossia non provvedendo allo stanziamento a bilancio delle quote di ammortamento, mantiene, egualmente, la piena deducibilità dei relativi importi, con gli stessi limiti ordinari previsti dalle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).

Questo comporta, in riferimento alla tecnica operativa, che la deduzione fiscale degli ammortamenti che non sono transitati dal conto economico avverrà mediante una variazione diminutiva da operare in sede di dichiarazione dei redditi: ciò consente che il beneficio della misura prevista dal legislatore si riflette sia dal punto di vista civilistico (minori costi) che dal punto di vista fiscale (minori imposte).

Al fine, peraltro, di evitare il perpetrarsi di comportamenti abusivi ed in particolare a diretta tutela e garanzia del valore del patrimonio netto aziendale, viene posta una limitazione alla libera distribuzione di utili, imponendo la costituzione di una riserva non disponibile alla distribuzione per l’importo pari agli ammortamenti non contabilizzati (ossia, non imputati al conto economico dell’esercizio). La norma di tutela va vista positivamente, in quanto rende impraticabile la distribuzione di utili solo fittiziamente conseguiti per il solo fatto della mancata imputazione a bilancio di un componente economico di segno negativo.

In sede di stesura della nota integrativa, che costituisce il documento principe di natura informativa del bilancio di esercizio, l’impresa che ha usufruito di questa misura contabile agevolativa dovrà rendere conto delle particolari ragioni che lo hanno condotto a non contabilizzare gli ammortamenti e dovrà rappresentarne l’effetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Un’altra misura introdotta dal legislatore del decreto legge di agosto è costituita dalla rivalutazione dei beni d’impresa, ossia dei beni materiali (con esclusione, per i beni immobili, di quelli al cui scambio od alla cui realizzazione è diretta l’attività dell’impresa) ed immateriali; nonché delle partecipazioni in società controllate od in società collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e che costituiscono delle immobilizzazioni finanziarie. Si tratta della disciplina prevista dall’art. 60 del decreto legge di cui in commento.

La rivalutazione (e questa è una positiva novità di rilievo) è possibile anche per singoli separati beni e non più per complessive categorie omogenee; inoltre, è previsto che possa avere effetti solo civilistici ovvero anche fiscali. In questo secondo caso, il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3% che può essere versata in tre rate, di pari importo, in sede di pagamento del saldo delle imposte sui redditi. E’ possibile altresì affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento ulteriore di un 10%.

Anche questa misura agevolativa è stata introdotta dal legislatore per venire incontro alle imprese in questi tempi di emergenza economica sanitaria, al fine di permettere il rafforzamento del patrimonio netto aziendale a seguito dell’emersione dei maggiori valori derivanti dalla rivalutazione.

Si deve comunque precisare che non sono assolutamente legittime, neppure in queste particolari circostanze (ed anzi, in caso di crisi aziendali sfocianti in liquidazioni giudiziali, comportano profili di responsabilità sia civile che penale in capo agli organi amministrativi e di controllo), operazioni di rivalutazione (per esempio, in relazione agli immobili sociali) che comportino valori rivalutati superiori ai valori correnti di mercato ovvero ai valori d’uso.

Fatte queste premesse, occorre chiedersi se tali misure avranno un effettivo impatto positivo a livello macroeconomico ed in particolare sul destino delle imprese che ne fruiranno per cercare di limitare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria sui propri conti aziendali.

In oggi forse è ancora prematuro rispondere a questa domanda, anche perché non conosciamo se, ed ancora quanto, durerà questa situazione emergenziale sanitaria e quali effetti duraturi finali avrà sul tessuto socio economico del nostro Paese, ma sin da ora possiamo sicuramente osservare che qualsiasi misura di maquillage sui bilanci (quale, per esempio, il ricorso alla non contabilizzazione delle quote di ammortamento) avrà effetti limitati e transitori, rinviando solo nel tempo i nodi da sciogliere.

Nodi antichi da dover ancora sciogliere e che, a livello di sistema Paese, sono di efficientazione delle imprese, di competenze del management, di innovazione tecnologica e ricerca, di infrastrutture e di mobilità, di semplificazioni amministrative e fiscali, di scuola ed investimenti, di celerità ed equità della giustizia civile e penale.

Insomma, di tutto ciò, di cui almeno un poco, avremmo tanto bisogno.

(a cura Dott. Gioacchino Dell’olio Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti )