L’OIC, in data 8.06.2022, ha approvato definitivamente gli emendamenti destinati a regolare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Particolarmente interessanti appaiono le novità legate al trattamento contabile dei ristorni.
Il ristorno - strumento tecnico - è un istituto tipico delle cooperative, utilizzato per attribuire ai soci, il vantaggio derivante dallo scambio mutualistico con la cooperativa. All’assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, è assegnato il potere di deliberare sull’erogazione dei ristorni; possono però, legittimamente, essere presenti clausole statutarie o regolamentari che prevedono un diritto al ristorno da parte del socio.
I ristorni vengo distribuiti, per le cooperative di consumo, come rimborso del prezzo pagato, mentre per le cooperative di produzione e lavoro come maggiore retribuzione. In ogni caso, ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c., la distribuzione deve tener conto della quantità e qualità dello scambio mutualistico. Il ristorno, infatti, trae origine dallo scambio mutualistico differenziandosi dai dividendi che sono, invece, legati al capitale sociale sottoscritto e versato.
Come devono essere trattati a livello contabile i ristorni? Le opzioni a disposizione sono 2, la prima prevede l’imputazione al conto economico dell’esercizio a cui si riferisce lo scambio mutualistico, con contropartita un debito d’esercizio. Nelle cooperative di consumo, quindi, la distribuzione dei ristorni determina una rettifica dei ricavi al ribasso mentre nelle cooperative di produzione e lavoro determina un aumento dei costi.
La seconda opzione a disposizione dei tecnici e degli amministratori prevede la possibilità di contabilizzarli, all’atto della delibera assembleare, similmente a una distribuzione di utili.
Sul punto è intervenuto l’OIC, che chiarisce che utilizzare uno dei 2 metodi dipende dalla presenza o meno di un vincolo statutario o regolamentare che obbliga la cooperativa a erogare il ristorno, naturalmente quando sono presenti anche tutte le altre condizioni previste dalle norme.
L’imputazione va fatta al conto economico quando, nello statuto o in un regolamento, è presente un vincolo che obbliga la cooperativa all’erogazione. Quando invece la decisione è lasciata all’assemblea andranno imputati allo stato patrimoniale, al momento in cui viene approvata la delibera che fa sorgere, a carico del sodalizio, l’obbligo di erogarli.
Prima dell’approvazione dell’emendamento del 8.06.2022 da parte dell’OIC, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili considerava, in ogni caso, il ristorno una componente del conto economico. La posizione è stata da sempre osteggiata dalla dottrina maggioritaria che ha invece ritenuto l’imputazione allo stato patrimoniale più confacente, attribuendo al ristorno natura di utile. Per l’Amministrazione Finanziaria le 2 tipologie di imputazione dei ristorni sono sempre state considerate sostanzialmente neutre e valide.