Con la nota 12.05.2021, n. 762 l'Ispettorato del Lavoro ha fornito chiarimenti su rinnovo o proroga di tali contratti relativi a lavoratori presso aziende che fruiscono degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.
Con l'art. 19-bis D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) era stata prevista, per i datori di lavoro che utilizzano le integrazioni salariali emergenziali, la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, derogando alla previsione dell'art. 20, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2015 che vieta la stipula di contratti a tempo determinato “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
Le successive normative emergenziali non hanno alterato la suddetta disposizione e, proprio in ragione di questo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota 12.05.2021, n. 762), oltre a ribadire la vigenza di tale deroga, ha confermato che, ai fini della corretta individuazione della platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, deve farsi riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti Covid-19: tutto ciò, dunque, significa che, secondo l'Ispettorato, è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23.03.2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni).
Alla luce di tale importante chiarimento, diviene ancora più importante, dunque, ricordare come, attualmente, in materia di contratti a tempo determinato siano vigenti altre numerose speciali disposizioni: oltre alla possibilità di procedere, sempre ai sensi dell'art. 19-bis D.L. 18/2020, a rinnovi senza il rispetto del periodo di “Stop & Go” (10/20 giorni), l'art. 93 D.L. 34/2020 ha permesso ai datori di lavoro, che fruiscono o meno di ammortizzatori sociali, di rinnovare o prorogare, anche in assenza di causale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sempre nel rispetto della durata massima del contratto pari a 24 mesi.
Proprio rispetto a tale ultima previsione, fondamentale è stato poi l'intervento del D.L. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) che, oltre a protrarla fino al 31.12.2021, ha dato la possibilità di non considerare rinnovi o proroghe già effettuati, ai sensi dell'art. 93 D.L. 34/2020 stesso, fino al 22.03.2021.