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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Maggio 2022

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - PROROGA DELLA DURATA - Dall’Agenzia delle entrate le indicazioni per il calcolo dell’imposta di registro

Dopo la prima proroga (fissata dall'articolo 199, comma 3, lettera b) del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020) che introduceva un termine di 12 mesi, con l'articolo 5, comma 3 bis, del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, è stata disposta una nuova proroga di ulteriori 12 mesi. A tale proposito è stato chiesto di conoscere se il calcolo dell'imposta per il periodo maggiore (24 mesi) dovesse comunque rientrare nella misura minima (200 euro) già versata per la proroga di 12 mesi, escludendo, pertanto, ogni altra incombenza intendendo l'imposta di registro già assolta. Con la risposta a interpello n. 192 del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l'ulteriore proroga ex lege delle suddette concessioni demaniali comporta, così come era accaduto per la prima che introduceva un termine di 12 mesi, il verificarsi di un evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta, che deve essere denunciato entro 20 giorni all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del citato d.P.R. n. 131 del 1986. Il termine di 20 giorni decorre dalla data in cui ha effetto la proroga. A seguito della denuncia, l'ufficio provvede a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata della proroga di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Per consultare il testo della risposta a interpello n. 192/2022 clicca qui.