On line dal 15 novembre, il sito composizionenegoziata.camcom.it una piattaforma telematica per la
composizione negoziata per le crisi di impresa, procedura volontaria.
La Composizione Negoziata: cos’è
La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Legge 21 ottobre 2021 n.147 di conversione del DL 118/2021) consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.
Limprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell impresa.
Sul sito è presente anche Il "test pratico" preliminare che consente all’imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell’impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all’invio dell’istanza di nomina dell’Esperto.
L’ingresso nel diritto della crisi d’impresa di un nuovo istituto gestito da un esperto indipendente e ruolo e responsabilità dell’organo di controllo, sono oggetto di approfondimento nel documento di ricerca sul D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, divulgato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti dal titolo " Il D.L. N. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo". Dopo aver effettuato un generale inquadramento delle novità, il documento si sofferma con particolare attenzione sul ruolo e sulle responsabilità dell'organo di controllo il quale, nonostante il rinvio dell'entrata in vigore delle procedure di allerta, è chiamato a effettuare la segnalazione all'organo di amministrazione e a vigilare durante le trattative per la composizione negoziata. L’accesso alla composizione negoziata è volontario, in quanto le trattative iniziano previa istanza dell’imprenditore. Nelle società di capitali e nelle cooperative tale istanza può originare dalla segnalazione effettuata dall’organo di controllo, quando nominato, della sussistenza dei presupposti individuati dal d.l. n. 118/2021. L’intervento dell’organo di controllo, oltre che in funzione di prevenzione, conformemente a quanto stabilisce l’art. 2403 c.c., viene previsto sia nella c.d. fase di “emersione tempestiva” delle situazioni di squilibrio patrimoniale o economico e finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, sia durante le trattative. In aggiunta, il D.L. n. 118/2021 prevede alcune ipotesi in cui l’organo di controllo scambia rilevanti informazioni con l’esperto indipendente, ai fini del buon esito delle trattative. Il ruolo proattivo dell’organo di controllo nell’effettuare la segnalazione all’organo di amministrazione e l’adempimento diligente degli obblighi di vigilanza durante le trattative sono valutati ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. LINK: Per consultare il testo del documento clicca qui.