L’art. 16, D.Lgs. 124/2004, con riferimento alla competenza a decidere, recita: “Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del Lavoro ed è deciso, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”. L’INL, con la nota 10.10.2022, n. 2016, chiarisce le modalità per l’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti ai sensi del citato art. 16, avverso atti di accertamento adottati “dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria" ex art. 13, c. 7 D.Lgs. 124/2004, segnatamente riguardo a fattispecie in cui gli accertamenti abbiano interessato un datore di lavoro che occupa personale in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell’organo ispettivo. L’Ispettorato sottolinea che il criterio da privilegiare è quello dell’unitarietà della trattazione e che la sede competente, tra tutte quelle potenzialmente interessate, non può che essere quella dell’organo che ha adottato l’atto d’accertamento. Sull’argomento già la lettera circolare 29.12.2016, oggi richiamata dall’INL, specificava che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare". Anche la nota del Ministero del Lavoro 26.07.2016, n. 14773 indicava il luogo dell’accertamento quale criterio unificante per l’individuazione dell’ufficio ricevente “quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza”. Tale nota riveste particolare importanza in quanto richiama espressamente l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cassazione sentenze 17466/2021 e 27202/2011). L’Ispettorato nazionale conclude, quindi, per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 in capo all’Ispettorato territoriale dove opera l’organo che ha adottato l’atto di accertamento, al fine di assicurare una corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento. La frammentazione del gravame, al contrario, minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni. Inoltre, in un’ottica di trasparenza e leale interlocuzione, appare necessario garantire al soggetto sanzionato la possibilità di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria, esonerandolo dall’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul ricorso. Se il ricorso è respinto, anche parzialmente, la competenza ad emettere le eventuali ordinanze-ingiunzioni ritorna in capo agli Ispettorati territoriali di pertinenza.