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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2021

Coinvolgimento di lavoratori e altri stakeholders nell'impresa sociale

In attuazione dell'art. 11 D.Lgs. 112/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il D.M. 7.09.2021 Adozione delle Linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale”, precisando che la disciplina ha individuato esclusivamente il contenuto minimo della regolazione delle forme di coinvolgimento.
Tale coinvolgimento si manifesta principalmente in 3 momenti:

  • informazione;
  • consultazione (o partecipazione);
  • operazioni straordinarie, modifiche statutarie e verificarsi di circostanze eccezionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi.

Informazione - L'informazione, che dovrà avere, a seconda dei casi, una periodicità infrannuale o annuale, non potrà essere generica, né ridursi a un'informativa una tantum sui fatti più rilevanti della gestione (ad esempio, bilancio), come per lo più si intendeva fare sotto la previgente disciplina (D.Lgs. 155/2006). Il decreto prevede che l'informazione dovrà essere effettuata con modalità in grado di permettere ai lavoratori, rappresentanze sindacali, utenti e stakeholders di procedere a un esame approfondito di tutte le informazioni fornite, consentendo di formulare pareri non vincolanti all'organo amministrativo.
Quanto al contenuto, vi possono essere alcune informazioni generali, ad esempio il bilancio di esercizio o le situazioni periodiche sulla gestione economico-finanziaria dell'impresa sociale, ma anche informazioni settoriali, rivolte ai diversi gruppi di riferimento. Così, infatti, differenti sono le esigenze informative dei lavoratori (si pensi al welfare aziendale) rispetto a quelle degli utenti, cui può interessare la qualità dei beni e servizi prodotti dall'impresa.

Consultazione - La consultazione, che dovrà rispondere ai canoni della regolarità e della effettività, così come la partecipazione, sono 2 forme di coinvolgimento dei lavoratori che potranno essere adottate dalle imprese sociali. Sono forme di coinvolgimento definite dalle Direttive comunitarie che si occupano della realizzazione di queste fattispecie nella società europea.
La consultazione consiste nella apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni finalizzata alla formulazione da parte dei lavoratori di un parere in merito a certe decisioni dell'impresa (art. 2, lett. j) Direttiva n. 2003/72/CE).
La partecipazione si realizza con l'influenza dei lavoratori nelle attività dell'impresa mediante il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'ente, oppure il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'ente e/o di opporvisi (art. 2, lett. h) Direttiva n. 2003/72/CE).
Le modalità di consultazione devono essere espressamente previste nello statuto dell'impresa sociale, oppure con rinvio dai regolamenti aziendali, e potrà trovare nella prassi diverse declinazioni, quali la costituzione di comitati, ovvero la costituzione di assemblee speciali rappresentative dei lavoratori o degli utenti, oppure l'adozione di ulteriori procedure che garantiscano il coinvolgimento attivo dei lavoratori e degli utenti cui affidare i seguenti compiti:

  • esprimere pareri sulle materie oggetto di informazione;
  • nominare un rappresentante ai fini della partecipazione all'organo assembleare dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. a) D.Lgs. 112/2017;
  • nominare un rappresentante nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 11, c. 4, lett. b) D.Lgs. 112/2017 (“nelle imprese sociali che superino 2 dei limiti indicati nell'art. 2435-bis, c. 1, ridotti della metà, la nomina dei lavoratori, ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo”).

Come si vede, al di là delle forme specifiche di partecipazione, in un contesto di impresa-comunità, sulla base anche delle indicazioni provenienti dalla Comunità europea, il rapporto impresa-lavoratori e più in generale impresa-stakeholders, avviene in una logica di collaborazione e sotto il profilo formale spesso si concretizza nell'elaborazione di pareri obbligatori, ma non vincolanti per l'organo amministrativo, il quale “dovrà fornire adeguata motivazione per iscritto della eventuale mancata adesione ai pareri formulati ai sensi delle lettere precedenti”.