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Ed. Agosto 2023

CODICE DEGLI APPALTI - Dall'ANAC le regole per l'attuazione - Emanati 12 provvedimenti

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato 12 nuovi regolamenti e provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice Appalti, entrato in vigore il 1° luglio 2023. Dell’approvazione dei nuovi regolamenti e provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 36/2023 ne è stata data notizia con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023.

I Provvedimenti e i regolamenti adottati il 20 giugno 2023, sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023 ma alcuni acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2024.

I 5 Provvedimenti, deliberati il 20 giugno 2023, riguardano:

  • le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale (Delibera n. 261 entrata in vigore il 1° luglio 2023, acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024);
  • le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Delibera n. 262 entrata in vigore il 1° luglio 2023, acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022. Il provvedimento include 6 allegati);
  • le modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Delibera n. 263 entrata in vigore il 1° luglio 2023, acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024). Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016;
  • le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture e alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (Delibera n. 264 entrata in vigore dal 1° luglio 2023, acquisterà efficacia a  decorrere dal 1° gennaio 2024). Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’ ”Allegato 9” del PNA 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall’articolo 224, comma 4 del codice. Il provvedimento include l’Allegato I - Obblighi Amministrazione Trasparente;
  • le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea (Delibera n. 265 entrata in vigore il 1° luglio 2023).

I 7 Regolamenti, anch’essi deliberati il 20 giugno 2023, riguardano:

  • l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata (Delibera n. 266 entrata in vigore il 1° luglio 2023);
  • i pareri di precontenzioso (Delibera n. 267 entrata in vigore il 1° luglio 2023). Il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016, adottato dal Consiglio con Delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016;
  • la legittimazione straordinaria (Delibera n. 268 entrata in vigore il 1° luglio 2023). Il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016;
  • l’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici (Delibera n. 269 entrata in vigore dal 1° luglio 2023). Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest’ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto;
  • l’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (Delibera n. 270 entrata in vigore il 1° luglio 2023);
  • il potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici (Delibera n. 271 entrata in vigore il 1° luglio 2023);
  • la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Delibera n. 272 entrata in vigore il 1° luglio 2023). Le disposizioni dell’articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all’esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell’articolo 24 del codice.

Per consultare il testo dei 12 provvedimenti, cliccare QUI.